Senza testamento, chi eredita e quanto? Le quote che quasi nessuno conosce davvero

eredita senza testamento

Il coniuge, da solo, non eredita tutto. E coniuge e figli non si dividono l’eredità in parti uguali. Sono le due idee che tornano a ogni lutto, ripetute con la sicurezza di chi crede di citare una regola, e sono entrambe sbagliate. Quando manca il testamento interviene la successione legittima, e la legge non lascia le quote al sentimento: fissa percentuali precise, come un mezzo, un terzo o due terzi, che cambiano con il numero dei figli e con la presenza di genitori o fratelli del defunto. Tra una quota di un terzo e una di due terzi può ballare l’intera casa di famiglia. Sapere in quale casella si rientra, prima ancora di aprire qualunque pratica, evita errori che poi si pagano in contenzioso.

 

Cosa dice davvero la legge

La successione legittima opera quando il defunto non ha lasciato testamento, o ne ha lasciato uno che dispone solo di una parte del patrimonio. L’articolo 565 del codice civile elenca chi può succedere e in quale ordine: il coniuge, i discendenti (i figli e i loro discendenti), gli ascendenti (genitori, nonni), i collaterali (fratelli e sorelle), gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di tutti, lo Stato. Non è una graduatoria rigida in cui il primo esclude ogni altro: alcune categorie concorrono tra loro, ed è da quel concorso che nascono le quote.

Il caso più frequente è quello del coniuge che concorre con i figli. Qui l’articolo 581 fissa due misure diverse a seconda di quanti figli ci sono. Con un solo figlio, l’eredità si divide a metà: il 50 per cento al coniuge e il 50 per cento al figlio. Con due o più figli, al coniuge spetta un terzo, e i restanti due terzi vanno ai figli, da dividere tra loro in parti uguali. Con un figlio il coniuge prende metà, con due un terzo: lo stesso coniuge, la stessa casa, e la presenza di un secondo figlio gli sottrae un sesto dell’asse.

Quando di figli non ce ne sono, la fotografia cambia. Se il coniuge concorre con i genitori o gli altri ascendenti del defunto, oppure con i fratelli e le sorelle, l’articolo 582 gli riserva due terzi dell’eredità e lascia il terzo restante a quei parenti, con la garanzia che agli ascendenti vada comunque almeno un quarto del totale. Se invece non ci sono né figli, né ascendenti, né fratelli, l’articolo 583 attribuisce al coniuge l’intera eredità. È solo in quest’ultimo caso, non così comune, che la convinzione popolare del «prende tutto il coniuge» diventa vera. Se manca anche il coniuge, l’eredità va ai figli in parti uguali (articolo 566) o, in loro assenza, ai genitori e ai fratelli secondo gli articoli 568 e seguenti.

 

Le distinzioni che la semplificazione cancella

La prima distinzione che si tende a confondere riguarda il coniuge separato. Separato non significa escluso. L’articolo 585 stabilisce che il coniuge separato senza addebito conserva gli stessi diritti del coniuge non separato: eredita come se la separazione non ci fosse. Cambia tutto solo quando la separazione gli è stata addebitata con sentenza passata in giudicato: in quel caso perde la qualità di erede e gli resta, al più, un assegno vitalizio (articolo 548), ma soltanto se al momento della morte aveva diritto agli alimenti dal defunto. Il coniuge divorziato, invece, non eredita affatto, perché il vincolo matrimoniale è ormai sciolto.

La seconda distinzione riguarda i figli. Dopo la riforma della filiazione (legge 219/2012 e decreto legislativo 154/2013) non esistono più figli di serie A e di serie B: i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e quelli adottivi hanno quote identiche. Un figlio nato da una precedente relazione concorre alla pari con i figli nati nel matrimonio. È un punto che genera ancora sorprese nelle famiglie ricomposte, ma sul piano delle quote la legge non distingue.

La terza distinzione è la più tecnica, e la più fraintesa: erede legittimo non è sinonimo di legittimario. La successione legittima, quella di cui si è parlato finora, riempie il vuoto lasciato dall’assenza di testamento. La successione necessaria opera invece anche contro un testamento: riserva ai legittimari (il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti) una quota intangibile, la legittima, che il defunto non può toccare nemmeno disponendo per testamento. Le due cose viaggiano su binari diversi. Senza testamento contano le quote degli articoli 565 e seguenti; quando un testamento danneggia un legittimario, entra in gioco la quota di riserva degli articoli 536 e seguenti, che si fa valere con l’azione di riduzione.

 

Le mosse

  1. Ricostruire l’asse ereditario è il primo passo, e va fatto prima di parlare di quote. Significa mettere insieme due colonne. Da un lato chi sono gli eredi, ricavandolo dallo stato di famiglia, dall’atto di morte e dall’eventuale verbale di pubblicazione di un testamento. Dall’altro cosa compone il patrimonio, attivo e passivo: immobili, conti, partecipazioni, ma anche mutui e debiti. Le quote degli articoli 581 e seguenti si applicano al saldo, non ai soli beni, perché chi conta solo l’attivo si ritrova a rifare i calcoli quando emergono le passività.
  2. Il secondo passo ha una scadenza precisa. La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dalla data del decesso. Non è l’atto che decide chi eredita, perché quello lo stabilisce la legge, ma è l’adempimento fiscale senza il quale non si sbloccano i conti correnti e non si fanno le volture immobiliari, e il ritardo produce sanzioni.
  3. Il terzo passo riguarda la protezione del patrimonio personale. Se nell’asse ci sono debiti, o anche solo il sospetto che ce ne siano, l’accettazione pura e semplice espone l’erede a rispondere con i propri beni. L’accettazione con beneficio d’inventario tiene separati i due patrimoni, ma impone tempi stretti a chi è già nel possesso dei beni: è un tema che merita una valutazione a sé, su cui abbiamo dedicato un approfondimento specifico a eredità e debiti col Fisco.
  4. Il quarto passo, quando gli eredi sono più di uno, è la divisione. Finché non si divide, i beni restano in comunione ereditaria: ogni decisione importante richiede l’accordo di tutti, e basta un erede contrario per bloccare la vendita di un immobile. La divisione può essere consensuale, con un atto firmato da tutti e spesso stipulato davanti al notaio, oppure giudiziale quando l’accordo manca. Conoscere in anticipo la propria quota esatta è ciò che rende possibile trattare la prima ed evitare la seconda.

 

Quando conviene muoversi

Le quote della successione legittima sembrano pura aritmetica, ma il risultato dipende da chi c’è e da chi non c’è: un figlio in più, una separazione con o senza addebito, un debito non considerato cambiano il conto finale. Quando la famiglia è articolata, o il patrimonio comprende immobili e posizioni debitorie, una ricostruzione preliminare dell’asse, fatta prima di avviare qualsiasi pratica, riduce il rischio di errori e di liti tra eredi. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento Successioni e con il supporto della Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi del caso specifico.

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