Esiste una convinzione che da decenni circola nei salotti, nei forum di consulenza online e perfino in alcune prime consulenze legali: chi in coppia guadagna meno, in caso di divorzio, ha automaticamente diritto a una rendita mensile dall’altro coniuge. Non è vero. Non lo è dal 2018, quando le Sezioni Unite hanno demolito l’idea dell’assegno come “tenore di vita garantito a vita“, e nel 2026 due pronunce della Prima Sezione (la n. 300 di gennaio e la n. 1999 dello stesso mese) hanno chiuso il cerchio. Oggi l’assegno divorzile non è una rendita: è il riconoscimento, sostenuto da prove specifiche, di un sacrificio professionale realmente subito durante il matrimonio.
Cosa è cambiato e cosa chiede oggi la legge
Per capire la portata della trasformazione bisogna ripartire dall’articolo 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970), che dal 1987 prevede l’assegno «quando il coniuge richiedente non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive». Per quasi trent’anni la formula era stata interpretata in chiave automatica: «mezzi adeguati» significava «mezzi tali da conservare il tenore di vita matrimoniale», e bastava una sproporzione di reddito perché l’assegno scattasse. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, hanno cambiato registro. L’assegno non ha più una sola natura: ne ha tre, da valutare insieme. Una funzione assistenziale (garantire l’autosufficienza economica), una perequativa (riequilibrare le posizioni dei due coniugi al netto della comunione spezzata) e, la più rilevante nei contenziosi attuali, una compensativa, che indennizza il coniuge per il contributo dato alla vita familiare e per le rinunce professionali fatte in nome di quel progetto comune.
Il punto è che nessuna delle tre funzioni opera in automatico. Devono essere allegate, motivate e provate. La Cassazione n. 300 del 7 gennaio 2026 ha riaffermato il principio: il coniuge che chiede l’assegno deve dimostrare in concreto la rinuncia professionale, non bastano dichiarazioni generiche del tipo «ho lasciato il lavoro per crescere i figli». Servono elementi documentali: contratti rifiutati, dimissioni datate, riduzioni di orario formalizzate, percorsi formativi interrotti, trasferimenti di residenza per seguire la carriera dell’altro. In assenza di prova, il giudice rigetta.
L’altra novità giurisprudenziale arriva dalla sentenza n. 1999 della stessa sezione, depositata il 29 gennaio 2026. Risponde a una domanda che fino a pochi anni fa aveva risposta scontata: l’assegno provvisorio percepito durante il giudizio è ripetibile se la sentenza definitiva lo riduce o lo esclude? Sì, lo è. La Prima Sezione consolida la linea aperta dalle Sezioni Unite n. 32914/2022: gli importi percepiti in eccesso vanno restituiti, e l’argomento dell’«affidamento» ingenerato dal provvedimento interinale non è da solo sufficiente a bloccare la ripetizione.
Tre miti, tre correzioni
Tre frasi tornano con regolarità nelle prime consulenze in fase di separazione, e ciascuna richiede una correzione precisa.
Il primo mito è: «Ho rinunciato a lavorare per occuparmi della famiglia, l’assegno mi spetta». Non è automatico. Va dimostrato che la rinuncia c’è stata davvero, che era riferibile a una scelta condivisa nel progetto matrimoniale, e che la mancata partecipazione al mercato del lavoro era effettivamente causata da quell’organizzazione familiare. Non bastano gli anni passati a casa. Servono indicatori concreti: la documentazione di un percorso lavorativo interrotto al momento del matrimonio o della nascita di un figlio, eventuali offerte di lavoro rifiutate per esigenze familiari, l’assenza di significativi tentativi di reinserimento successivo. La Cassazione n. 300/2026 lo dice apertamente: il giudice valuta ciò che vede agli atti.
Il secondo mito è: «Se guadagno meno, l’assegno me lo danno». La differenza di reddito tra i coniugi non basta più, da sola, a fondare il diritto. Conta il perché di quella differenza, e quel «perché» deve avere una storia ricostruibile. Un professionista o una professionista che, per scelta autonoma, ha deciso di lavorare meno per un proprio progetto personale non rientrante nel patto matrimoniale rischia oggi di vedersi rigettare la domanda. Per contro, chi ha effettivamente sacrificato la propria carriera per consentire all’altro di costruirsi la sua può ottenere riconoscimenti significativi, talvolta più alti rispetto al passato proprio in chiave compensativa.
Il terzo mito è: «Quello che ho già preso, non lo restituisco». Per anni si è dato per assunto che l’assegno provvisorio, quello fissato nei provvedimenti presidenziali o interinali, fosse intoccabile a posteriori, in nome del principio di irripetibilità degli alimenti. Le Sezioni Unite del 2022 e ora la sentenza n. 1999/2026 dicono il contrario per l’assegno divorzile (la regola resta diversa per i veri e propri alimenti tra parenti ex art. 433 c.c.). Chi ha percepito in via provvisoria importi che la sentenza definitiva riduce è tenuto a restituire la differenza, e la difesa basata sull’affidamento ingenerato dal provvedimento provvisorio non regge da sola.
Le mosse
La conseguenza pratica di questa giurisprudenza è una sola: l’assegno divorzile si decide molto prima dell’udienza presidenziale. Si decide nei mesi in cui si raccolgono, o non si raccolgono, le prove. Vale, in modo speculare, per entrambi i coniugi.
Per chi intende chiedere l’assegno, la sequenza utile copre i primi sessanta-novanta giorni della separazione. Si parte ricostruendo per iscritto la propria storia lavorativa con date precise, segnando ogni interruzione, ogni riduzione di orario, ogni trasferimento, ogni rifiuto di opportunità professionale. È un esercizio di memoria che diventa lo schema a cui ancorare i documenti. Subito dopo si recupera la documentazione che sostiene quella narrazione: contratti, lettere di dimissioni, comunicazioni con datori di lavoro, email dell’epoca che testimonino la decisione condivisa di rinunciare a un’opportunità, certificati di percorsi formativi interrotti. L’ultimo passaggio, prima di entrare in giudizio, è la stima di ciò che si sarebbe potuti guadagnare se quella rinuncia non ci fosse stata. Una perizia sui redditi medi della propria categoria di appartenenza, calibrata sull’età anagrafica e sul percorso formativo, è sempre più frequentemente richiamata nelle motivazioni delle sentenze di merito che riconoscono la componente compensativa.
Per chi rischia di doverlo pagare, la strategia è speculare. Conviene preparare una controprova fin dalle prime fasi del giudizio: documentazione delle effettive opportunità di lavoro che il coniuge ha avuto e non ha colto, tracce di scelte personali non riconducibili a un patto familiare condiviso, verifica del reale tenore di vita post-separazione (un coniuge che vive stabilmente con un nuovo partner economicamente solido ha mezzi adeguati, anche se non li percepisce direttamente). Su un altro piano, vale la pena valutare con freddezza l’ipotesi di contestare anche l’assegno provvisorio: accettare passivamente un provvedimento interinale alto, e poi ottenere in sentenza definitiva una riduzione, espone alla restituzione del differenziale ma costringe a un’azione di ripetizione separata, con tempi e costi propri, che spesso si poteva evitare entrando in giudizio con un’offerta calibrata fin dall’inizio.
L’ordine, in entrambi i casi, è lo stesso: prima la ricostruzione documentale, poi la valutazione strategica, infine la negoziazione o la difesa giudiziale. Invertirlo significa entrare in udienza con narrazioni prive del sostegno delle prove.
Quando una posizione divorzile presenta elementi compensativi rilevanti, come lunghi anni di vita matrimoniale, percorsi professionali interrotti o sproporzioni reddituali strutturate nel tempo, la fase istruttoria preliminare è ciò che separa una sentenza solidamente motivata da una decisione fragile, in entrambe le direzioni. Una valutazione anticipata del materiale probatorio disponibile, fatta nelle prime settimane successive alla decisione di separarsi, restringe in concreto il margine di errore. Lo Studio Legale VDS, attraverso il servizio di Diritto di Famiglia, può accompagnare l’analisi della singola posizione e la costruzione del fascicolo probatorio.






