Opere create con l’IA e diritto d’autore: come documentare l’apporto umano per poterlo difendere

opere con IA

Sul diritto d’autore delle opere fatte con l’intelligenza artificiale circolano due convinzioni opposte, e tutte e due sono sbagliate. La prima: «se l’ho generato io scrivendo il prompt, allora è automaticamente mio». La seconda, speculare: «un’immagine fatta con l’IA non è proteggibile e basta, è roba di nessuno». Nessuna delle due regge alla prova della norma. Dopo la legge 23 settembre 2025 n. 132, il diritto italiano protegge le opere realizzate con l’ausilio dell’IA, ma a una condizione precisa. E quella condizione non riguarda lo strumento. Riguarda quanto dell’opera nasce davvero da scelte umane.

 

Cosa dice davvero la norma

L’articolo 25 della legge 132/2025 ha riscritto l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (la L. 633/1941), il pilastro su cui poggia tutta la materia. Da ottobre 2025 quell’articolo include espressamente le opere create «anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».

La frase va letta due volte, perché ogni parola pesa. «Anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale» significa che usare un sistema generativo non chiude la porta alla tutela: l’IA è uno strumento, come lo erano la macchina fotografica o il software di grafica prima di lei. Ma la seconda metà della frase è quella che decide tutto. La protezione spetta solo se l’opera è «risultato del lavoro intellettuale dell’autore». È la cosiddetta riserva di umanità: il diritto d’autore nasce da un atto creativo della persona, non dalla potenza di calcolo della macchina.

Questo si lega a un principio che la L. 633/1941 conteneva già prima dell’IA. L’articolo 6 fissa la titolarità del diritto in capo all’autore, e l’autore è una persona fisica. Un sistema non è autore. Quando l’output è interamente automatico, senza un apporto creativo umano riconoscibile, non c’è opera tutelabile e non c’è titolare. È la stessa logica che oltreoceano ha portato i giudici a rifiutare la registrazione di un’immagine generata in autonomia da una macchina, nel caso Thaler: nessun autore umano, nessun copyright.

 

Dove passa la linea tra strumento e automatismo

Il punto, allora, non è se hai usato l’IA. È quanto ci hai messo di tuo. E qui serve distinguere con cura, perché la materia non è binaria.

La giurisprudenza italiana aveva già anticipato il criterio. Con l’ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023 la Cassazione si è occupata di un’immagine floreale digitale, «The Scent of the Night», realizzata da un’architetta con un software di generazione di frattali e usata dalla RAI come scenografia a Sanremo nel 2016 senza autorizzazione. La Corte ha messo nero su bianco un principio che oggi vale come bussola: il fatto che un’opera sia stata creata anche tramite software non comporta di per sé la perdita del carattere creativo, ma impone una verifica più rigorosa del tasso di creatività umana effettivamente investito. Lo strumento non assolve e non condanna. Sposta l’attenzione su ciò che ha fatto la persona.

Sul terreno dell’IA generativa il criterio funziona così: un prompt banale del tipo «disegnami un fiore giallo» non basta a fondare la tutela, perché lascia alla macchina ogni scelta espressiva. L’apporto creativo si misura altrove: nella selezione tra le varianti prodotte, nella calibrazione dei parametri, nelle iterazioni successive che orientano il risultato, nel post-editing, nell’integrazione dell’output dentro un’opera più ampia che porta la firma di chi l’ha costruita. Vale la pena ricordare un dato che arriva dagli Stati Uniti: l’autore di «Théâtre D’opéra Spatial» dichiarò di aver lavorato l’immagine con oltre seicento prompt su Midjourney, e l’Ufficio del copyright americano negò comunque la registrazione. Seicento tentativi non hanno convinto, perché il numero dei prompt non misura, da solo, la creatività. Conta la traccia delle scelte espressive umane, non la fatica di interrogare la macchina.

I sistemi nazionali, va detto, non si muovono all’unisono: una corte di Pechino, nel 2023, ha riconosciuto tutela a un’immagine da Stable Diffusion proprio valorizzando il sostanziale apporto intellettuale dell’utente. Il riferimento comparato serve solo a far vedere che il discrimine, ovunque, è lo stesso: l’impronta umana riconoscibile.

 

Le mosse per blindare l’apporto umano

Se la tutela dipende dal lavoro intellettuale dell’autore, allora quel lavoro va reso dimostrabile. Non a contestazione avvenuta, quando ormai è tardi, ma durante la creazione. La sequenza utile è questa.

Prima, conservare la storia del processo. Le versioni intermedie, l’evoluzione delle richieste, gli scarti: tutto ciò che mostra un percorso di scelte e non un colpo di fortuna. Una cartella ordinata di iterazioni datate vale, in caso di lite, più di mille dichiarazioni.

Poi, documentare le scelte espressive, non solo il prompt finale. Quali varianti sono state selezionate e perché, quali parametri sono stati impostati, quali interventi di editing sono stati fatti a valle dell’output. È qui che vive la creatività agli occhi di un giudice.

Quindi, integrare l’output in un’opera più ampia di cui si è chiaramente artefici: un progetto grafico, una campagna, un layout, un montaggio. L’apporto umano si rafforza quando l’immagine generata è un tassello di una composizione governata dalla persona.

Infine, per chi opera in azienda o commissiona lavori, mettere per iscritto la titolarità prima di iniziare. Chi acquista o cede un contenuto realizzato con l’IA dovrebbe sapere, su carta, di cosa diventa effettivamente proprietario e cosa può difendere. È un nodo che merita un discorso a parte, perché coinvolge contratti, manleve e responsabilità verso terzi, e sarà il tema di un prossimo approfondimento dedicato alle imprese.

Una nota di sistema, utile a chi addestra o alimenta modelli: la stessa legge 132/2025 ha introdotto l’articolo 70-septies della L. 633/1941 sull’estrazione di testo e dati, rinviando agli articoli 70-ter e 70-quater e lasciando ai titolari la facoltà di opporsi. Usare materiale altrui per addestrare un sistema non è un terreno libero, ed è bene saperlo prima, non dopo.

 

Quando conviene una valutazione

La differenza tra un’opera che reggerà a una contestazione e una che si sgretolerà al primo esame sta quasi sempre in quello che è stato fatto, e documentato, prima. Se un logo, un’immagine o un testo realizzati con l’IA hanno un valore economico o identitario, una valutazione preliminare su titolarità e tracciabilità dell’apporto creativo riduce il margine di sorpresa. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Proprietà Intellettuale e Diritto d’Autore e in chiave di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi del caso specifico e impostare la documentazione nel modo giusto.

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Assistente AI Studio Legale VDS