Dal 1° luglio 2026 il TFR dei neoassunti va al fondo pensione automaticamente: sessanta giorni per decidere, poi non si torna indietro

adesione automatica previdenza complementare

Il 1° luglio 2026 è entrata in vigore la modifica più profonda al meccanismo di destinazione del TFR dal silenzio-assenso del 2007 e il dibattito che l’ha accompagnata si è concentrato quasi per intero su una domanda di finanza personale: conviene di più il fondo pensione o la liquidazione in azienda? È una domanda legittima, ma arriva seconda. La prima riguarda il meccanismo: per chi viene assunto da quel giorno nel settore privato, l’iscrizione alla previdenza complementare non è più una scelta da esprimere, è un effetto che si produce da solo alla data di assunzione. Il lavoratore ha sessanta giorni per fermarlo; trascorso quel termine, il TFR prende una strada dalla quale non torna indietro. E il datore di lavoro, nel frattempo, ha un obbligo informativo ben preciso.

 

Che cosa prevede l’adesione automatica

La fonte è la legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 204 e 205), resa operativa dalla delibera COVIP del 19 giugno 2026, che ha sostituito le direttive del 2008, e dalle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro sul portale della previdenza complementare. Il funzionamento è lineare: il dipendente privato assunto per la prima volta dal 1° luglio 2026, con l’esclusione dei lavoratori domestici (i dipendenti pubblici seguono un percorso separato), è considerato aderente alla previdenza complementare, cioè al fondo pensione che si aggiunge alla pensione pubblica, fin dal giorno dell’assunzione. Non serve alcuna firma né alcuna manifestazione di volontà: l’iscrizione è un effetto del contratto di lavoro.

Al fondo non va soltanto il TFR, il trattamento di fine rapporto che matura mese per mese. Con l’adesione automatica partono anche il contributo a carico del datore di lavoro e quello a carico del lavoratore, nelle misure fissate dal contratto collettivo applicato. È il primo scarto rispetto al vecchio silenzio-assenso, che spostava il solo TFR e concedeva sei mesi di riflessione: oggi la finestra è di sessanta giorni dalla data di assunzione e il conferimento è più ampio.

Il lavoratore può rinunciare, ma deve farlo per iscritto entro quei sessanta giorni; la rinuncia opera retroattivamente, come se l’iscrizione non fosse mai avvenuta. Se invece il termine passa senza una dichiarazione, l’adesione si consolida e il TFR destinato al fondo non può più rientrare in azienda (art. 8 del D.Lgs. 252/2005). Il percorso inverso resta sempre aperto: chi tiene il TFR in azienda può aderire al fondo in qualunque momento successivo. Sessanta giorni di silenzio, e una parte della retribuzione cambia destinazione per l’intera vita lavorativa.

 

Chi è coinvolto e quali scelte restano aperte

Il perimetro non coincide con i soli lavoratori alla prima esperienza. La regola si estende, con adattamenti, a chi instaura un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 avendo già una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR: anche in questo caso l’adesione scatta in automatico sul nuovo rapporto, salvo diversa indicazione entro sessanta giorni. Chi invece cambia lavoro senza una posizione attiva, perché non ha mai aderito, ha versato soli contributi o ha riscattato quanto accumulato, non subisce alcun automatismo: il suo TFR resta regolato dall’art. 2120 del codice civile, con facoltà di aderire in seguito. E chi prosegue un rapporto già in corso, senza nuove assunzioni, non è toccato dalla riforma.

Dentro la finestra dei sessanta giorni le alternative non si riducono al prendere o lasciare. Il lavoratore può scegliere un fondo diverso da quello previsto dal contratto collettivo; può destinare al fondo solo una percentuale del TFR, nei limiti fissati dagli accordi; può rinunciare e mantenere il TFR in azienda. Per chi risultava iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 valgono regole attenuate: gli accordi collettivi possono fissare una percentuale e, in mancanza, la quota destinata al fondo non è inferiore alla metà del TFR. Se nessuna scelta viene espressa, la destinazione segue una gerarchia precisa: il fondo previsto dal contratto collettivo applicato; se in azienda operano più fondi, quello con il maggior numero di iscritti; in assenza di qualunque accordo, il fondo residuale, cioè il fondo incaricato di raccogliere le posizioni prive di altra collocazione, oggi Cometa.

Sul versante opposto del tavolo, il datore di lavoro non è spettatore. All’assunzione deve consegnare un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione e sulle scelte disponibili con i relativi termini, conservando traccia della consegna (art. 8, comma 8, del D.Lgs. 252/2005). Deve inoltre acquisire, da chi ha già lavorato, una dichiarazione sull’esistenza di precedenti adesioni con destinazione del TFR, perché da quella dichiarazione dipende il regime del nuovo rapporto. Un’informativa mancante o incompleta non è una svista di poco conto: incide su una scelta patrimoniale irreversibile del dipendente ed espone l’impresa a contestazioni.

 

Le mosse del lavoratore e quelle del datore

  • Per il lavoratore la sequenza si gioca tutta nei sessanta giorni, che decorrono dalla data di assunzione e non dalla fine del periodo di prova. Primo passo: leggere l’informativa consegnata all’assunzione e identificare il fondo di destinazione previsto dal proprio contratto collettivo, con i relativi costi e comparti. Secondo: scegliere tra le quattro strade disponibili, cioè lasciare che l’adesione si consolidi, indicare un fondo diverso, limitare il conferimento a una percentuale del TFR, oppure rinunciare per iscritto. Terzo: se la scelta è la rinuncia, formalizzarla prima della scadenza; in attesa del nuovo modulo ministeriale di destinazione del TFR, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la volontà può essere espressa per iscritto in forma libera. La decisione va presa sapendo che una sola direzione è reversibile: dal TFR in azienda si può sempre passare al fondo, dal fondo non si torna all’azienda.

 

  • Per il datore di lavoro la riforma è un adempimento organizzativo da mettere a regime subito. La procedura di assunzione va aggiornata: informativa completa e documentata alla firma del contratto, raccolta della dichiarazione sulle adesioni pregresse per chi ha già lavorato, coordinamento con il fondo di destinazione. Sul piano dei flussi, i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, ma recuperano le quote dovute fin dalla data di assunzione; prima di avviarli occorre verificare che il fondo sia stato adeguato ai criteri di investimento fissati dalla COVIP (art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005). Per le imprese i cui dipendenti mantengono il TFR in azienda resta infine da monitorare il Fondo di Tesoreria INPS, il cui obbligo di versamento scatta da una media di sessanta dipendenti nel biennio 2026-2027 e scenderà a cinquanta dal 2028 e a quaranta dal 2032.

 

La nuova adesione automatica concentra nel momento dell’assunzione una decisione che prima poteva maturare in sei mesi: per il lavoratore è una scelta patrimoniale con effetti definitivi, per l’impresa un obbligo informativo la cui prova va costruita da subito. Se l’azienda deve aggiornare le procedure di assunzione, o se il lavoratore vuole valutare la propria posizione prima della scadenza, un esame tempestivo del caso riduce il margine di errore. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto del Lavoro e l’Ufficio Legale in Outsourcing, può accompagnare l’analisi della situazione specifica.

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