Eredità senza testamento: la tabella delle quote tra coniuge e figli, con esempi di conteggi

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Un luogo comune diffuso riassume la successione senza testamento in una formula sola: «si divide tutto in parti uguali». Come molte formule tramandate, contiene quel tanto di verità che basta a farla sembrare affidabile: con un figlio la divisione a metà è esatta, e con due figli perfino il conto per teste restituisce il numero corretto. Poi la famiglia reale si allontana dal caso semplice: i figli sono tre, oppure mancano; il coniuge è separato; nell’asse ereditario, cioè nell’insieme di ciò che il defunto lascia, c’è la casa in cui il coniuge superstite vive. Da lì in avanti la formula sbaglia, e sbaglia proprio dove il valore è più concentrato. La legge non divide per teste: assegna quote che dipendono da chi concorre con chi, e riserva al coniuge un diritto che nessuna tabella di percentuali mostra.

 

Le quote fissate dalla legge, caso per caso

Quando manca il testamento opera la successione legittima: gli articoli 565 e seguenti del codice civile stabiliscono chi eredita e in quale misura. Il meccanismo non è una graduatoria in cui il primo esclude tutti gli altri, ma un sistema di concorsi: il coniuge concorre con i figli e, in loro assenza, con i genitori e i fratelli del defunto, e da ogni combinazione nasce una quota diversa. Le regole essenziali stanno in tre articoli: il 581 per il concorso tra coniuge e figli, il 582 per il concorso tra coniuge, ascendenti e fratelli, il 566 per i figli quando il coniuge manca.

Applicate a un asse ereditario netto di 300.000 euro, le combinazioni più frequenti danno questi risultati.

 

Chi c’èQuoteSu 300.000 euro
Coniuge e un figlio1/2 al coniuge, 1/2 al figlio150.000 e 150.000
Coniuge e due figli1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali100.000 a ciascuno dei tre
Coniuge e tre figli1/3 al coniuge, 2/9 a ciascun figlio100.000 al coniuge, circa 66.700 a ciascun figlio
Solo figli (due)parti uguali150.000 ciascuno
Coniuge senza figli, con genitori o fratelli del defunto2/3 al coniuge, 1/3 agli altri200.000 al coniuge, 100.000 agli altri (agli ascendenti spetta comunque almeno un quarto dell’eredità, 75.000)
Solo il coniuge (senza figli, ascendenti, fratelli)intera eredità300.000

 

La tabella spiega anche perché la formula delle parti uguali resiste così bene nel passaparola: fino a due figli i numeri coincidono. Con un figlio la metà è davvero una divisione per teste; con due figli il terzo del coniuge equivale al terzo di ciascun figlio. È dal terzo figlio in poi che le strade si separano: la quota del coniuge resta ferma a un terzo, e sono i figli a dividersi i due terzi in porzioni sempre più piccole. Quando invece i figli mancano, la sproporzione si rovescia: al coniuge vanno i due terzi, mentre genitori e fratelli del defunto si dividono ciò che resta.

 

Il diritto di abitazione: la riga che nella tabella non c’è

Le percentuali, da sole, raccontano una parte della storia. L’articolo 540, secondo comma, del codice civile riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e il diritto di uso sui mobili che la corredano, quando la casa era di proprietà del defunto o comune ai due coniugi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4847 del 2013, hanno chiarito che questi diritti spettano al coniuge anche nella successione legittima e si aggiungono alla quota: il loro valore si sottrae dall’asse prima di formare le quote di tutti, con un meccanismo simile a quello del prelegato, cioè di un’attribuzione che uno dei coeredi preleva prima della divisione.

L’effetto sui numeri non è un dettaglio. Si riprenda l’asse di 300.000 euro con coniuge e due figli, ipotizzando che 200.000 euro siano rappresentati dalla casa familiare e che il diritto di abitazione, calcolato in base all’età del coniuge, valga 60.000 euro. Quel valore si preleva per primo; i restanti 240.000 si dividono in tre quote da 80.000. La tabella assegnava 100.000 euro a testa; il conto vero attribuisce al coniuge valori per 140.000 euro e a ciascun figlio 80.000. Il coniuge, inoltre, continua ad abitare la casa: i figli ne diventano comproprietari, ma di un immobile che non possono né occupare né vendere liberamente finché quel diritto dura.

 

Chi è dentro e chi è fuori dalla tabella

Le quote viste finora valgono per il coniuge e per chi la legge gli equipara. La parte di un’unione civile ha, per effetto del comma 21 della legge 76/2016, gli stessi diritti successori del coniuge: quote, diritto di abitazione, tutto. Il convivente di fatto, invece, non è erede: senza testamento non riceve nulla, quale che sia la durata della convivenza. La stessa legge 76/2016 gli riconosce soltanto il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per due anni, o per un periodo pari alla convivenza fino a un massimo di cinque anni, e comunque per almeno tre se con lui coabitano figli minori o disabili. Chi vuole tutelare il proprio convivente ha uno strumento solo, il testamento. Quanto al coniuge separato, conserva i diritti successori se la separazione è senza addebito, mentre il divorzio li estingue; le distinzioni, insieme alla differenza tra erede legittimo e legittimario, sono trattate nell’approfondimento dedicato alle quote della successione legittima. Va infine ricordato che i figli nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi concorrono alla pari con gli altri.

 

Le mosse: dalla tabella al conto reale

  1. Il primo passo è ricostruire l’asse per intero, passività comprese. Le quote si applicano al saldo tra attivo e passivo: immobili, conti e partecipazioni da un lato, mutui, debiti fiscali e personali dall’altro. Un asse lordo da 300.000 euro con 120.000 di debiti è un asse da 180.000, e ogni quota si ridimensiona in proporzione.
  2. Il secondo passo è accertare chi concorre: stato di famiglia, atto di morte, verifica che non esista un testamento pubblicato. Un fratello del defunto trascurato nel calcolo, o una separazione con addebito, spostano il caso in un’altra riga della tabella.
  3. Il terzo passo è dare un valore al diritto di abitazione prima di parlare di divisione. Quel valore dipende dall’età del coniuge e dal valore della casa, e va sottratto dall’asse prima del calcolo delle quote: farlo dopo, o non farlo, produce conti sbagliati e trattative viziate in partenza.
  4. Il quarto passo riguarda l’accettazione. Se nell’asse ci sono debiti, o il sospetto di debiti, conviene valutare l’accettazione con beneficio d’inventario prima di compiere atti che valgono come accettazione tacita; il tema ha scadenze proprie ed è oggetto di un approfondimento dedicato. In parallelo corre l’adempimento fiscale: la dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dal decesso.

 

L’ultimo passo è la divisione. Conoscere le quote esatte, diritto di abitazione compreso, è ciò che rende possibile una divisione consensuale; quando l’accordo manca resta la via giudiziale, più lunga e più costosa.

 

Quando i conti vanno fatti bene

La tabella delle quote è il punto di partenza, non il risultato: il conto vero dipende dai debiti, dal valore della casa familiare, dal diritto di abitazione e da chi effettivamente concorre. Quando l’asse comprende immobili o posizioni debitorie, o la famiglia è articolata, una ricostruzione preliminare fatta con metodo riduce il rischio di errori e di liti tra eredi. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto delle Successioni e con il supporto della Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare il calcolo delle quote e la divisione nel caso specifico.

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