Due coniugi che hanno già concordato tutto, dalla casa ai tempi con i figli all’importo dell’assegno, si presentano insieme nello stesso studio e chiedono di essere assistiti da un solo avvocato, dividendo il compenso. La richiesta è legittima, ma vale per una sola delle tre strade della separazione consensuale: il difensore unico è ammesso nel ricorso congiunto al tribunale, mentre la negoziazione assistita richiede per legge almeno un avvocato per parte, e davanti all’ufficiale dello stato civile l’avvocato non serve affatto, a fronte di limiti che escludono gran parte delle coppie. Il risparmio, dove è praticabile, è di una parcella. Il costo che non compare nel preventivo è che quel professionista, e con lui l’intero studio, dovrà astenersi dall’assistere l’uno o l’altro in ogni futura controversia tra loro.
Il difensore unico è ammesso nel ricorso congiunto, non nella negoziazione assistita
Le tre procedure consensuali non trattano allo stesso modo la figura dell’avvocato, e la differenza non è di prassi ma di testo normativo.
La negoziazione assistita in materia familiare è disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge 132/2014, che la definisce come convenzione conclusa «da almeno un avvocato per parte». La formula non ammette letture elastiche: due coniugi, due difensori distinti, anche quando l’accordo è già interamente scritto e condiviso. Chi cerca il risparmio del professionista unico non lo trova qui. In compenso la procedura non sconta contributo unificato e non passa dal tribunale: l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica, che rilascia il nullaosta quando non ci sono figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e lo autorizza, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione, quando ci sono.
L’accordo davanti all’ufficiale dello stato civile, previsto dall’articolo 12 dello stesso decreto, sta all’estremo opposto. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa e il costo pubblico è un diritto fisso che non supera i sedici euro. Il prezzo sta nei presupposti. La procedura è preclusa quando ci sono figli minorenni, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Una coppia con un figlio all’università ancora mantenuto, o con la casa cointestata da attribuire a uno dei due, resta fuori.
Resta il ricorso congiunto al tribunale, oggi regolato dall’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile. Il contributo unificato è di quarantatré euro. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e indica le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, oltre alle condizioni relative ai figli e ai rapporti economici. È qui, e soltanto qui, che un unico difensore può depositare l’atto per entrambi i coniugi. Se le parti dichiarano nel ricorso di non volersi riconciliare, chiedono di avvalersene e depositano la documentazione reddituale, l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte: la separazione si chiude senza che nessuno dei due metta piede in tribunale.
L’avvocato deve astenersi anche quando il conflitto è soltanto potenziale
Il difensore unico non è una versione economica dello stesso servizio. È un incarico di natura diversa, che il codice deontologico forense circonda di condizioni precise.
L’articolo 24 impone all’avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa «possa determinare un conflitto» con gli interessi della parte assistita e del cliente. Il verbo è al potenziale: non occorre che il conflitto sia già emerso, basta che sia prevedibile. Finché l’accordo è integralmente formato e i due coniugi chiedono al professionista soltanto di tradurlo in un atto tecnicamente corretto, l’incarico congiunto regge. Nel momento in cui uno dei due chiede di trattare un punto ancora aperto, l’importo dell’assegno, la quota della casa, il calendario dei tempi con i figli, la posizione dell’avvocato diventa insostenibile, e la rinuncia riguarda entrambi i mandati, non soltanto quello della parte che ha irrigidito la propria posizione. La violazione è sanzionata con la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
Il dovere si estende oltre la persona del singolo professionista. Il quinto comma dello stesso articolo copre gli avvocati che appartengono alla medesima società o associazione professionale e anche quelli che semplicemente esercitano negli stessi locali. E si estende oltre la procedura. Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 141 del 22 novembre 2018, ha ritenuto disciplinarmente illecita la condotta dell’avvocato che, appartenendo allo studio incaricato da entrambi i coniugi per la separazione consensuale, aveva poi assunto la difesa di uno dei due nel divorzio contenzioso.
Il conto va quindi fatto su un orizzonte più lungo dei mesi che servono a omologare l’accordo. La separazione non chiude il rapporto tra i coniugi: restano il divorzio, l’adeguamento dell’assegno quando i redditi cambiano, la revisione delle condizioni quando i figli crescono. Se in uno di quei passaggi l’accordo si incrina, nessuno dei due potrà tornare dall’avvocato che conosce già il fascicolo. Il difensore unico fa risparmiare una parcella oggi e può costarne due domani.
Le mosse prima di conferire l’incarico
La sequenza corretta non parte dalla scelta dell’avvocato. Parte dalla verifica di quale procedura sia davvero praticabile, perché è quella a decidere se il difensore unico sia un’opzione o no.
Il primo passaggio, prima di qualsiasi appuntamento, è controllare i due presupposti che escludono la strada del Comune: la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non autosufficienti, e la necessità di trasferirsi beni. Se ne ricorre anche uno solo, restano la negoziazione assistita, che impone due avvocati, e il ricorso congiunto, che ne ammette uno.
Il secondo passaggio è mettere per iscritto, prima di conferire l’incarico, i quattro numeri dell’accordo. L’importo dell’assegno per il coniuge e quello per i figli, il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, la sorte della casa familiare e il calendario dei tempi con i figli. Non è un adempimento formale: è il test che dice se l’accordo esiste davvero. Se uno dei quattro punti resta affidato alla formula «lo decidiamo dopo», l’accordo non è formato, e l’incarico congiunto è destinato a interrompersi proprio nel momento in cui servirebbe.
Il terzo passaggio è chiedere il preventivo scritto, che l’avvocato è obbligato a rilasciare, e verificare che indichi tre elementi distinti: il compenso complessivo, il criterio con cui i due coniugi lo dividono, e che cosa accade alle somme già versate se il professionista deve rinunciare al mandato prima del deposito.
Il quarto passaggio è porre esplicitamente la domanda sul futuro. Se il divorzio, tra sei mesi o tra sei anni, dovesse diventare contenzioso, quello studio non potrà assistere nessuno dei due. Chi lo sa in anticipo sceglie con cognizione di causa; chi lo scopre dopo affronta la seconda procedura con un difensore che riparte da zero.
Quando invece l’accordo è integralmente formato, i figli sono maggiorenni e autosufficienti e non ci sono immobili da trasferire, il difensore unico nel ricorso congiunto è la scelta ragionevole: quarantatré euro di contributo unificato, un solo compenso diviso tra i coniugi e la possibilità di chiudere con il deposito di note scritte.
Il difensore unico è la scelta giusta quando l’accordo è già definito in ogni sua voce, ed è quella più cara quando un punto resta aperto. Distinguere i due casi richiede una lettura preliminare della situazione familiare e patrimoniale, non un preventivo. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto di Famiglia può accompagnare questa verifica prima che il mandato sia firmato e la procedura avviata.






