Rottamazione quinquies: che cosa versare entro il 30 settembre 2026 per non decadere

seconda rata rottamazione

Sulla seconda rata della rottamazione quinquies circolano due convinzioni speculari: la prima è che basti una rata non versata per uscire dal piano; la seconda è che il piano regga comunque, perché una rata si recupera quando il conto lo permette. Sono errate entrambe. Una rata saltata da sola non fa decadere nessuno, perché la legge chiede il mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Ma due rate scoperte sono esattamente la posizione dell’imprenditore che a luglio ha deciso di rinviare e che il 29 settembre guarda ancora il saldo del conto. Per lui il 1° ottobre non è una scadenza in più. È il giorno in cui su tutte le cartelle comprese nel piano tornano dovuti sanzioni, interessi di mora e aggio dell’agente della riscossione, quanto già versato resta acquisito come semplice acconto, e per quegli stessi carichi non può più essere concessa una dilazione ordinaria. Su 40.000 euro di solo capitale, la sanzione del 30 per cento per omesso versamento vale da sola 12.000 euro, prima di contare gli interessi.

 

La decadenza richiede due rate scoperte e sulle rate intermedie non esiste tolleranza

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 è disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma 83 fissa il calendario: unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure fino a cinquantaquattro rate bimestrali, di cui le prime tre scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.

Il comma 95 è quello che decide la sorte del nostro imprenditore, e dice due cose che vengono lette come una sola. La prima riguarda le ipotesi di decadenza: la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. La seconda riguarda la tolleranza: il ritardo non superiore a cinque giorni è irrilevante, ma solo per il versamento in unica soluzione e per l’ultima rata. Sulle rate intermedie quel margine non opera affatto.

Per chi ha rinviato luglio, i due pezzi si saldano nel modo peggiore. La rata di luglio è scoperta da due mesi; se il 30 settembre passa senza il versamento, le rate non pagate diventano due e la definizione cessa di produrre effetti dal giorno successivo. Non serve che le rate siano consecutive, e non serve alcun atto dell’agente della riscossione: la decadenza opera per il solo decorso del termine.

L’assetto ha una sua logica, e conviene conoscerla perché spiega dove il legislatore è stato severo. In cambio di un piano lungo nove anni, con interessi al 3 per cento annuo dal 1° agosto 2026 e rate non inferiori a 100 euro, la legge ha concesso una soglia di decadenza più indulgente che in passato e ha ristretto la tolleranza a due sole occasioni nell’intero piano. Chi conta sui cinque giorni per una rata intermedia sta applicando la regola della rottamazione precedente a una norma che non la contiene più.

 

Le tre posizioni possibili al 30 settembre non sono equivalenti

  • Chi ha versato la rata di luglio e non versa quella di settembre resta dentro il piano. Ha però speso il suo unico margine e ha innescato il meccanismo di imputazione dei versamenti alla rata più antica rimasta scoperta, che dal 30 novembre in poi sposta il buco di scadenza in scadenza fino all’ultima rata, dove la decadenza è causa autonoma. È il percorso già ricostruito nell’articolo sulla rata saltata di luglio, e resta la situazione meno grave delle tre.
  • Chi non ha versato luglio e versa entrambe le rate entro il 30 settembre torna in pari. Attenzione al requisito dell’importo: la norma equipara il versamento insufficiente a quello mancato, quindi una somma pari a una rata e mezza non chiude nulla e lascia la posizione scoperta di una rata.
  • Chi non ha versato luglio e non versa entro il 30 settembre è decaduto il 1° ottobre. Qui si apre la parte che quasi nessuno considera prima di decidere.

 

Dopo la decadenza quei carichi non si rateizzano più

Della decadenza si racconta di solito soltanto la faccia visibile: la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, il recupero prosegue per l’importo originario e le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto senza estinguere il debito residuo. Cadono con essa anche le protezioni che la dichiarazione aveva attivato: tornano possibili nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, riprendono le procedure esecutive, e il debitore torna a essere considerato inadempiente ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e della regolarità contributiva.

C’è però una conseguenza ulteriore, ed è quella che cambia davvero il calcolo di convenienza. L’articolo 1, comma 94, lettera a), della stessa legge stabilisce che, per i debiti definibili oggetto della dichiarazione, le vecchie dilazioni sono revocate al 31 luglio 2026 e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 602/1973. Quel divieto è ancorato alla dichiarazione presentata, non all’esito del piano. Chi non ha mai aderito alla rottamazione, oggi, può chiedere fino a ottantaquattro rate mensili su semplice richiesta per i carichi fino a 120.000 euro; chi ha aderito ed è decaduto non ne ha nessuna, e si trova davanti l’importo pieno esigibile in unica soluzione. Resta invece rateizzabile ciò che nel piano non era stato incluso, perché la preclusione segue il carico e non la persona.

 

Le mosse dei giorni che restano

  1. La prima cosa da fare non è pagare, è guardare. Nell’area riservata del sito dell’agente della riscossione la comunicazione delle somme dovute riporta rata per rata la scadenza e l’importo, e l’estratto dei versamenti mostra a quale rata ciascun pagamento è stato imputato. Serve perché il conteggio delle rate scoperte lo fa l’agente secondo l’imputazione, non il contribuente secondo il ricordo: chi a luglio ha pagato una somma inferiore alla rata scopre qui che quella rata risulta ancora aperta, e che di rate scoperte ne ha già due.
  2. La seconda mossa è verificare, prima di versare, che valga la pena salvare proprio quel piano. Se nella definizione sono confluiti carichi già prescritti o mai notificati ritualmente, l’adesione li ha resi in fatto incontestabili, ma la verifica serve comunque a decidere quante risorse destinare alla scadenza e quante tenere per il resto. È una valutazione che va fatta ora, non dopo, perché dopo il 30 settembre non cambia più nulla della posizione.
  3. La terza mossa riguarda l’importo e la data, e non ammette approssimazioni. Entro il 30 settembre vanno versate per intero le due rate, quella di luglio e quella in scadenza. Un versamento del 1° o del 2 ottobre non recupera niente, perché la tolleranza non copre le rate intermedie e perché a quel punto la decadenza si è già prodotta: la somma arriverebbe su un piano che non c’è più e verrebbe acquisita come acconto sul debito originario.

 

Chi si accorge di essere fuori termine ha comunque una mossa sensata, ed è la sola che sposti qualcosa: smettere di cercare la strada della dilazione ordinaria su quei carichi, che la legge esclude, e valutare se ricorrono i presupposti di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è l’unico percorso in grado di incidere sul debito erariale già decaduto.

 

Prima di versare, un conto va fatto per intero

L’imprenditore che il 29 settembre guarda il saldo non sta scegliendo fra pagare oggi e pagare fra un mese. Sta scegliendo fra due rate e l’intero debito nella sua misura originaria, senza più una dilazione disponibile su quei carichi. La differenza fra le due posizioni si misura in sanzioni, interessi di mora e aggio su tutte le cartelle del piano, e si consuma in un giorno solo. Se la scadenza del 30 settembre è vicina e le somme non bastano per entrambe le rate, l’ordine con cui si impiegano le risorse disponibili va deciso sui numeri della posizione, non a intuito. Lo Studio Legale VDS, attraverso l’area di Diritto Tributario e in raccordo con l’area di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare la verifica della posizione debitoria e delle alternative praticabili.

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