Chi ha saltato la rata della rottamazione quinquies del 31 luglio non è decaduto: il piano regge ancora, e si rimedia versando due rate entro il 30 settembre, quella arretrata e quella in scadenza. La tolleranza dei cinque giorni, di cui si è molto discusso nei giorni successivi al 31 luglio, non c’entra: vale solo per il pagamento in unica soluzione e per l’ultima rata del piano, mai per le rate intermedie. Conviene però conoscere subito il meccanismo che rende il rinvio pericoloso. Ogni versamento successivo viene imputato d’ufficio alla rata più antica rimasta scoperta: chi paga il 30 settembre sta pagando la rata di luglio, e da quel momento il piano resta scoperto di una rata fino all’ultima scadenza. Il mancato pagamento dell’ultima rata è causa autonoma di decadenza, e a quel punto non c’è più margine.
La tolleranza dei cinque giorni non vale sulle rate intermedie
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 è disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma che interessa chi ha saltato luglio è il 95, riscritto in sede di conversione del decreto fiscale dall’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
Il testo attuale dice due cose distinte, che vengono spesso lette come una sola. La prima riguarda la decadenza, cioè la perdita definitiva dei benefici con ripresa della riscossione ordinaria: si verifica per mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. La seconda riguarda la tolleranza: il ritardo non superiore a cinque giorni non pregiudica la definizione, ma solo per il versamento in unica soluzione e per l’ultima rata. Sulle rate intermedie, prima compresa, quel margine non opera.
L’assetto è rovesciato rispetto alle rottamazioni precedenti. Nella quater i cinque giorni accompagnavano ogni scadenza, ma bastava una rata non pagata per uscire dal piano; qui la tolleranza si è ristretta a due occasioni in nove anni e la decadenza si è fatta più indulgente. Chi non ha versato la rata del 31 luglio non è decaduto. Ha però esaurito il margine, sta maturando gli interessi di dilazione al 3 per cento annuo con decorrenza dal 1° agosto 2026, e ha davanti due scadenze ravvicinate, il 30 settembre e il 30 novembre.
Il versamento di settembre copre la rata di luglio, non quella di settembre
Il meccanismo è chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate a giugno: i versamenti non si imputano alla scadenza per cui il contribuente li esegue, ma alla rata più remota rimasta scoperta. Chi ha saltato luglio e paga con precisione il 30 settembre, quindi, non sta pagando la rata di settembre: sta pagando quella di luglio. Resta scoperta settembre, che verrà coperta dal versamento di novembre, e così via lungo tutto il piano. Le rate non pagate contemporaneamente non diventano mai due, e la decadenza per doppia omissione non scatta. Alla fine, però, rimane insoluta l’ultima rata, e il mancato pagamento dell’ultima rata è una causa autonoma di decadenza.
Su un piano corto l’effetto si legge subito. Pagare la prima e la terza rata saltando la seconda significa arrivare a novembre con l’ultima insoluta, e perdere la definizione dopo aver versato quasi tutto. Su un piano lungo il meccanismo è identico, ma l’effetto si manifesta anni dopo. In nove anni di piano il margine di errore è uno soltanto, e non si rigenera.
Quattro posizioni diverse scadevano tutte il 31 luglio
Le posizioni da tenere distinte sono quattro, e la confusione sui cinque giorni nasce dal fatto che il 31 luglio le teneva insieme tutte. Chi ha aderito alla quinquies per il pagamento in unica soluzione conserva la finestra: il versamento eseguito entro il 5 agosto 2026 mantiene i benefici, oltre quella data la definizione è perduta. Chi paga la quinquies a rate e ha saltato luglio si trova nello scenario appena descritto, senza margine sulla singola scadenza ma con due appuntamenti utili per rimettersi in pari. Chi il 31 luglio doveva invece la tredicesima rata della rottamazione quater, o la quinta rata di un piano di riammissione, ha i cinque giorni su quella rata come su ogni altra, perché la quater e la riammissione li prevedono in via generale: stessa data, regole opposte. Chi infine ha debiti verso comuni o regioni guarda a un binario separato, la rottamazione degli enti territoriali introdotta dalla legge n. 88/2026, con adesione in autunno, prima rata nel gennaio 2027 e regole di decadenza che non coincidono con quelle statali.
Che cosa comporta la decadenza, in concreto
Il debito torna esigibile nella misura originaria, con sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione; le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto e non si restituiscono; le azioni cautelari ed esecutive sospese riprendono efficacia; le rateizzazioni ordinarie precedenti, sospese con la domanda, risultano revocate; e per quei carichi non è più possibile chiedere una nuova dilazione ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 602/1973.
Le mosse tra agosto e settembre
La sequenza utile, per chi si trova con una rata scoperta, è questa.
- Entro il 5 agosto, chi aveva scelto il pagamento in unica soluzione versa l’importo dovuto. È l’unica finestra di recupero prevista dalla legge, vale una volta sola e non si riapre.
- Nella prima metà di agosto, recuperare nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il prospetto delle somme dovute e contare le rate effettivamente scoperte. La differenza tra una e due rate non pagate è la differenza tra un piano ancora vivo e un piano perduto, e non va ricostruita a memoria. Chi ha più definizioni aperte trova sul portale il calendario di tutte le scadenze attive, utile per non confondere un piano con l’altro.
- Entro il 30 settembre, chi ha saltato luglio versa due rate anziché una: quella scaduta e quella in scadenza. È il modo per riportare il piano in pari prima che il disallineamento diventi strutturale, e per evitare che sia l’ultima rata del 2035 a presentare il conto.
- Se il doppio versamento non è sostenibile a settembre, individuare la scadenza in cui lo sarà, che sia il 30 novembre o una del 2027, e trattarla come vincolante e non come un’ipotesi. Nel frattempo il piano prosegue senza decadere, ma resta disallineato di una rata e gli interessi corrono sul residuo.
- Se la rata è saltata perché le risorse non c’erano, e non per una dimenticanza, il segnale va letto per quello che è: una rata non pagata è spesso il primo indizio di un sovraindebitamento in formazione. In quel caso gli strumenti non sono più soltanto fiscali, perché le procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza permettono, a certe condizioni, di trattare anche i debiti tributari.
- Attivare la domiciliazione bancaria per le rate successive. Il mandato di addebito diretto va perfezionato con riscontro almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza da coprire, quindi va avviato entro i primi giorni di settembre.
- Se la decadenza è già maturata, non versare d’impulso. Prima si verificano notifica, prescrizione e regolarità degli atti su ciascun carico: pagare un debito prescritto o notificato in modo invalido significa riconoscerlo anziché contestarlo, e con la rateizzazione ordinaria ormai preclusa conta ancora di più sapere che cosa è dovuto davvero.
Il punto di sintesi è che la rottamazione quinquies punisce meno l’errore singolo e molto di più la sua sedimentazione. Chi ha saltato luglio non ha perso niente, ma ha davanti una scelta che ha una data: il 30 settembre. Se la posizione comprende più carichi, o se una rata è già saltata e la successiva è a rischio, una valutazione preliminare fatta prima della scadenza permette di capire quanto conviene recuperare e su quali carichi. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto Tributario e il servizio di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi della posizione e la scelta dello strumento più adatto.




