Sull’assegno di mantenimento circolano due idee opposte e sono imprecise entrambe. La prima vuole che l’importo si aggiorni da sé: l’ex cambia lavoro o si risposa, e la cifra dovrebbe seguire in automatico la nuova situazione. La seconda è il suo rovescio: una volta fissato dalla sentenza, l’assegno sarebbe definitivo e non più modificabile. La posizione corretta sta nel mezzo e ha presupposti precisi. L’assegno si può rivedere, ma soltanto quando è intervenuto un fatto nuovo che incide in concreto sull’equilibrio economico stabilito dal giudice. Non è sufficiente che qualcosa sia cambiato nella vita di una delle parti: occorre che quel cambiamento abbia spostato davvero il peso che la sentenza aveva distribuito tra i due.
Cosa dice davvero la legge in merito alla revisione
Conviene partire da una distinzione di termini, perché «assegno di mantenimento» indica realtà diverse. C’è il contributo a favore dell’ex coniuge, che si chiama assegno di mantenimento nella separazione e assegno divorzile dopo il divorzio, e c’è il contributo per i figli. Le regole sulla revisione non coincidono del tutto, ma il principio di fondo è comune: tutte queste statuizioni passano in giudicato «rebus sic stantibus», cioè diventano definitive allo stato delle cose esistenti quando sono state pronunciate. È una stabilità condizionata. Se le cose mutano, la decisione può essere riaperta, ma solo per la parte toccata dal mutamento.
Per l’ex coniuge lo strumento è l’articolo 9 della legge sul divorzio (L. 898/1970), che consente la revisione in presenza di «giustificati motivi» sopravvenuti alla sentenza. Per i figli provvede l’articolo 337-quinquies del codice civile, che permette ai genitori di chiedere in ogni tempo la modifica delle disposizioni che li riguardano. In entrambi i casi non si tratta di ridiscutere la decisione originaria, ma di adeguarla a un fatto nuovo.
Qui interviene la giurisprudenza più recente, che ha tracciato confini netti. La Cassazione, con l’ordinanza n. 303 del 7 gennaio 2026, ha chiarito che la revisione non è un secondo giudizio sui presupposti dell’assegno: il giudice non può rivalutare da capo la situazione di partenza sulla base di un diverso apprezzamento, ma deve verificare, con rigore, se i fatti sopravvenuti hanno effettivamente alterato l’equilibrio fissato in precedenza, accertando il relativo nesso causale. La Suprema Corte, con la sentenza n. 20479 del 17 giugno 2026, ha aggiunto il corollario probatorio: i fatti nuovi rilevano solo se incidono in concreto su quell’equilibrio e l’onere di dimostrarlo grava su chi chiede la modifica. Esiste il fatto, ma se non se ne prova l’impatto economico, la domanda non viene accolta.
I fatti che contano e quelli che non bastano
La differenza tra un cambiamento qualunque e un giustificato motivo si misura su tre snodi ricorrenti.
- Il primo è la perdita del lavoro. Conta la perdita involontaria e durevole della fonte di reddito, che riduce in modo verificabile la capacità di chi paga o accresce il bisogno di chi riceve. Non conta la riduzione volontaria: chi rifiuta offerte di lavoro adeguate o lascia l’impiego per presentarsi davanti al giudice con redditi più bassi non ottiene la riduzione dell’assegno. Chi smette di lavorare per pagare meno non abbassa l’assegno, abbassa soltanto il proprio reddito. Il dato che il giudice valuta è la capacità reddituale, non la cifra di comodo dichiarata in un determinato momento.
- Il secondo snodo è la nuova famiglia dell’obbligato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13683 dell’11 maggio 2026, ha stabilito che la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di chi versa l’assegno non comporta di per sé la revisione: occorre la prova rigorosa che i nuovi oneri abbiano determinato una riduzione effettiva e persistente della sua capacità economica. Avere altri figli o un nuovo coniuge è un fatto, ma diventa giuridicamente rilevante solo se incide in modo dimostrabile sulle risorse disponibili.
- Il terzo riguarda la nuova convivenza di chi l’assegno lo riceve. Anche qui non opera alcun automatismo: la frequentazione, da sola, non fa venire meno il diritto. Serve la prova di una convivenza stabile, cioè di un progetto di vita comune con reciproca assistenza materiale e condivisione delle risorse, idoneo a sostituire la funzione di sostegno che l’assegno svolgeva. L’onere, in questo caso, ricade su chi chiede la revoca. In assenza di coabitazione continuativa, la dimostrazione deve essere ancora più puntuale.
Le mosse per impostare la richiesta
La revisione si vince sulla documentazione, non sull’allegazione.
- La prima mossa è quindi raccogliere la prova non del fatto in sé, ma del suo effetto economico: non basta la lettera di licenziamento, serve il quadro reddituale prima e dopo; non basta sapere che l’ex convive, servono gli elementi che rivelano un nucleo stabile e una condivisione di spese.
- La seconda mossa è mettere il fatto nuovo a confronto con la motivazione della sentenza originaria. La revisione tocca solo ciò che quel provvedimento aveva ponderato. Se l’assegno era stato riconosciuto per compensare una rinuncia professionale, occorre dimostrare che la situazione sopravvenuta ha modificato proprio quel parametro, non un altro. È la verifica del nesso causale chiesta dalla Cassazione: il cambiamento deve agganciarsi all’equilibrio che la sentenza aveva costruito.
- La terza mossa riguarda il tempo. La revisione, di regola, produce effetti dalla domanda e non dal momento in cui il fatto si è verificato, sicché i mesi trascorsi tra il fatto nuovo e il deposito del ricorso restano dovuti all’importo originario. Ritardare per «vedere come va» significa rinunciare a quei mesi. Per questo la valutazione di fattibilità va anticipata: si verifica prima se gli elementi reggono il rigore probatorio richiesto, e solo dopo, se reggono, si deposita.
Quando conviene una valutazione preliminare
Se nella tua situazione è intervenuto un fatto nuovo – una perdita di reddito non voluta, una nuova famiglia, una convivenza dell’ex – la domanda da porsi non è se qualcosa è cambiato, ma se quel cambiamento ha spostato l’equilibrio fissato dal giudice e se questo è dimostrabile. Una valutazione preliminare del caso, fatta prima di agire, distingue il fatto rilevante dal fatto soltanto sgradevole ed evita una domanda destinata al rigetto. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto di Famiglia e in raccordo con la Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi del singolo caso e l’impostazione della richiesta di revisione.






