Pignoramento dello stipendio: quanto possono toglierti davvero (le soglie 2026)

pignoramento dello stipendio

Su una busta paga di 1.400 euro netti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può trattenere 140 euro al mese: un decimo, non il quinto che quasi tutti danno per scontato. Se lo stesso stipendio è invece già arrivato sul conto corrente quando il pignoramento viene notificato alla banca, il quinto non c’entra più nulla: conta una soglia in euro, e ciò che la supera è aggredibile ben oltre il venti per cento. La convinzione che lo stipendio si possa pignorare «al massimo per un quinto, su tutto» è quindi sbagliata due volte: per eccesso, per chi ha un debito fiscale e una retribuzione contenuta; per difetto, per chi custodisce i risparmi sul conto dove accredita lo stipendio. La legge conosce tre regimi diversi, e la scelta dell’uno o dell’altro non dipende dal creditore soltanto: dipende da dove lo stipendio viene raggiunto.

 

La regola di partenza: il quinto, calcolato sul netto

Il perno della materia è l’articolo 545 del codice di procedura civile, che elenca i crediti impignorabili e fissa i limiti per quelli pignorabili solo in parte. Per stipendi, salari e le altre indennità dovute in ragione del rapporto di lavoro, comprese quelle di fine rapporto, la misura ordinaria è il quinto: vale per i tributi dovuti allo Stato come per qualsiasi altro credito. Il calcolo si esegue sullo stipendio netto, cioè su quanto resta dopo le ritenute fiscali e previdenziali, non sul lordo che apre la busta. Fanno eccezione, verso l’alto, i crediti alimentari, come il mantenimento dovuto al coniuge o ai figli: per questi la misura la stabilisce il giudice, e può superare il quinto.

Il meccanismo con cui tutto avviene si chiama pignoramento presso terzi: l’atto non viene notificato solo al debitore ma anche al terzo pignorato, cioè al soggetto che materialmente deve le somme, il datore di lavoro per la busta paga o la banca per il conto corrente. Dalla notifica il terzo è obbligato ad accantonare le quote e, dopo l’assegnazione da parte del giudice, a versarle al creditore. Il fisco gode di una corsia propria: l’articolo 72-bis del DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare il pagamento direttamente al datore o alla banca, senza passare per l’udienza.

Fin qui la regola che tutti conoscono. Ma l’articolo 545 non si esaurisce nel quinto: i commi aggiunti nel 2015 e ritoccati nel 2022 hanno costruito un sistema di soglie differenziate a seconda di dove il pignoramento colpisce, ed è qui che le semplificazioni cominciano a costare.

 

Busta paga, conto corrente, pensione: i tre regimi

Il primo regime è quello della trattenuta in busta paga. Per i creditori privati (banche, finanziarie, fornitori, condominio) la quota è il quinto del netto. Per l’agente della riscossione, invece, la misura la fissa l’articolo 72-ter del DPR 602/1973 con tre scaglioni: un decimo per gli stipendi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, il quinto soltanto oltre i 5.000. Per i debiti fiscali, dunque, il quinto è il tetto massimo, non la regola: sullo stipendio di 1.400 euro dell’esempio iniziale la trattenuta legittima è di 140 euro, e ogni euro in più è trattenuto senza titolo.

Il secondo regime scatta quando il pignoramento raggiunge il conto corrente su cui lo stipendio è accreditato, e qui la disciplina cambia natura. Sul conto corrente il quinto non esiste: esiste una soglia, 1.638,72 euro nel 2026, e le somme che la superano sono aggredibili per intero. È l’ottavo comma dell’articolo 545: quanto già accreditato alla data del pignoramento, a titolo di stipendio o di pensione, è pignorabile solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (546,24 euro mensili nel 2026, da cui la soglia); gli accrediti che arrivano dal giorno del pignoramento in poi tornano invece alle regole ordinarie, quinto o scaglioni fiscali. Per i pignoramenti dell’agente della riscossione sul conto opera in più una tutela specifica: gli obblighi della banca non si estendono all’ultimo stipendio accreditato, che resta nella disponibilità del correntista.

Il terzo regime riguarda le pensioni, protette da un minimo vitale: è impignorabile un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale, comunque non inferiore a 1.000 euro, il che significa 1.092,48 euro nel 2026. Solo la parte che eccede quel minimo è pignorabile, nei limiti ordinari del quinto o degli scaglioni fiscali.

Resta la questione del cumulo, terreno di molti errori applicativi. Più pignoramenti della stessa natura non si sommano: il quinto è complessivo, e i creditori successivi si collocano in coda al primo. Quando concorrono cause diverse, per esempio un credito alimentare e uno ordinario, oppure il fisco e un privato, le trattenute possono sommarsi, ma il quinto comma dell’articolo 545 fissa un tetto invalicabile: la metà dello stipendio.

 

Le mosse: la verifica che può ridurre la trattenuta

La disciplina appena vista non si applica da sola: va fatta valere, e i tempi contano.

  1. Leggere l’atto appena notificato e qualificare il creditore. Chi pignora, e a che titolo? La natura del credito (alimentare, fiscale, ordinario) determina la soglia; il destinatario dell’atto (datore di lavoro o banca) determina il regime. È la prima verifica, e orienta tutte le altre.
  2. Rifare il calcolo. Sul netto per la busta paga; sul saldo alla data della notifica per il conto corrente, distinguendo gli accrediti successivi. Gli errori ricorrenti sono tre: il quinto applicato dal fisco a uno stipendio sotto i 2.500 euro, la banca che congela l’intero saldo senza scomputare la soglia impignorabile, il cumulo di più trattenute che supera la metà.
  3. Se una soglia risulta violata, attivarsi subito. Il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace, e l’ultimo comma dell’articolo 545 consente al giudice di rilevarlo anche d’ufficio; nella pratica, però, conviene farlo emergere con un’istanza al giudice dell’esecuzione o in sede di opposizione. I vizi formali dell’atto si contestano con l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni; la contestazione del diritto stesso di procedere, per esempio per prescrizione del credito, passa per l’opposizione all’esecuzione, che non ha un termine rigido ma perde efficacia pratica a ogni assegnazione eseguita.
  4. Valutare le vie d’uscita. La conversione del pignoramento (articolo 495 del codice di procedura civile) consente di sostituire alle somme pignorate il pagamento del dovuto, con un deposito iniziale non inferiore a un sesto del credito; per i crediti pignorati la legge non ammette la rateazione, riservata a mobili e immobili, quindi richiede liquidità immediata. Per i debiti fiscali, la dilazione della cartella resta spesso la strada più praticabile per ricondurre il debito a un piano sostenibile.

 

Se la trattenuta in busta paga o il blocco del conto sono già operativi, il margine di intervento dipende dalla rapidità della verifica: venti giorni, per i vizi formali, passano in fretta. Una lettura tecnica dell’atto e un ricalcolo delle soglie, compiuti nelle prime settimane, permettono di capire se la misura è corretta o se una parte dello stipendio è stata trattenuta oltre i limiti di legge. Lo Studio Legale VDS, attraverso l’area di Recupero Crediti e Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare la verifica dell’atto, l’eventuale opposizione e il dialogo con il creditore, con il supporto dell’area Risoluzione Alternativa delle Controversie per la ricerca di una definizione concordata.

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