Diffida o messa in mora: la differenza che decide se recuperi il credito o sciogli il contratto

differenza tra diffida e messa in mora

Di fronte a un credito che non viene saldato o a un contratto che l’altra parte non rispetta, il primo gesto è quasi sempre lo stesso: scrivere una lettera che intima di pagare o di adempiere. È un riflesso comprensibile, e nella maggior parte dei casi anche corretto. Diventa un errore quando la lettera viene scritta senza aver deciso prima cosa si vuole ottenere. Sotto il nome generico di «lettera di sollecito» convivono infatti due strumenti giuridici distinti, la messa in mora e la diffida ad adempiere, che producono effetti opposti: uno tiene in vita il contratto e rafforza il credito, l’altro scioglie il rapporto. Usare l’uno credendo di usare l’altro vanifica il risultato, e a volte produce proprio l’esito che si voleva evitare.

 

Due strumenti che sembrano uno solo

La messa in mora, che il codice civile chiama costituzione in mora, è regolata dall’articolo 1219 c.c.. È l’atto con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere. Non richiede formule solenni: basta che dal documento risulti con chiarezza l’identità del debitore, l’indicazione del credito e la volontà di ottenerne il soddisfacimento. La forma scritta, però, è necessaria per la validità dell’atto, e da essa discendono i suoi due effetti utili. Il primo è l’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2943 c.c.: dal giorno in cui la lettera giunge al debitore, il termine entro cui il diritto può ancora essere fatto valere ricomincia a decorrere da capo. Il secondo è la decorrenza degli effetti della mora, fra cui gli interessi moratori dell’articolo 1224 c.c. e il passaggio a carico del debitore del rischio di una sopravvenuta impossibilità della prestazione. Quello che la messa in mora non fa è incidere sul contratto: il rapporto resta in piedi, e il creditore continua a poter pretendere l’adempimento.

La diffida ad adempiere risponde a una logica diversa. L’articolo 1454 c.c. consente alla parte fedele di intimare per iscritto all’altra di adempiere entro un termine, con l’avvertimento che, decorso inutilmente quel termine, il contratto si intenderà risolto. Non è un sollecito più energico: è uno strumento che scioglie il vincolo. Se il debitore non adempie entro il termine, il contratto si risolve di diritto, senza bisogno di una sentenza che lo dichiari; il giudice, se in seguito interviene, si limita ad accertare che la risoluzione è già avvenuta. Perché questo effetto si produca, la legge pone una condizione di forma e una di sostanza. La forma è il termine: non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diverso accordo delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, un termine più breve risulti congruo. La sostanza è la gravità: l’inadempimento, secondo il metro dell’articolo 1455 c.c., non deve essere di scarsa importanza rispetto all’interesse della parte fedele.

 

Perché usare l’uno per l’altro vanifica l’effetto

Quindici giorni e una formula sono tutto ciò che separa una lettera che si limita a sollecitare da una che scioglie un contratto. È in questo scarto che la scelta dello strumento incide sul risultato. Chi vuole essere pagato e mantenere in vita il rapporto deve usare la messa in mora: fissa la data da cui corrono gli interessi, blocca la prescrizione e lascia aperta la strada del recupero. Chi invece, di fronte a un inadempimento grave, non ha più interesse a ricevere la prestazione e preferisce liberarsi del contratto, deve usare la diffida con il termine e la formula comminatoria. Inviare un generico sollecito sperando che valga come diffida non produce la risoluzione: il contratto resta in vita, e il creditore si ritrova legato a una controparte inaffidabile. L’errore opposto è più insidioso. Una diffida scritta nel modo corretto produce la risoluzione anche se, nel frattempo, la parte ha cambiato idea e avrebbe preferito incassare: una volta decorso il termine, il contratto è sciolto e non si torna indietro.

Due dettagli tecnici distinguono una lettera efficace da una inutile. Il primo riguarda il termine della diffida: la Cassazione ha chiarito che un termine inferiore a quindici giorni, fuori dai casi consentiti, non produce la risoluzione, anche se il debitore resta inadempiente. Una diffida che concede dieci giorni, su un contratto ordinario, vale come semplice sollecito e nulla di più. Il secondo riguarda la messa in mora: per alcune obbligazioni la mora scatta da sola, senza bisogno di alcuna intimazione. L’articolo 1219 c.c., secondo comma, lo prevede per i debiti che nascono da un fatto illecito, per il caso in cui il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere, e per le obbligazioni di pagare una somma di denaro da eseguirsi al domicilio del creditore. In queste ipotesi la lettera non è necessaria per costituire la mora, ma resta comunque utile per fissare una data certa e interrompere la prescrizione.

 

Le mosse: prima l’obiettivo, poi la lettera

La sequenza corretta parte da una domanda, non da un modello di lettera. Prima di scrivere occorre stabilire l’obiettivo: si vuole essere pagati conservando il contratto, oppure liberarsi di un rapporto che l’altra parte non rispetta? Dalla risposta dipende lo strumento, e invertire l’ordine è il modo più comune per sbagliare.

Se l’obiettivo è incassare e mantenere il rapporto, la prima mossa è una messa in mora scritta, inviata con un mezzo che dia prova della ricezione, come la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata. Deve indicare con precisione il credito, l’importo, il titolo da cui nasce e un termine per pagare, con la richiesta espressa degli interessi moratori. Questa lettera ferma la prescrizione e consolida la posizione del creditore in vista di ogni passo successivo.

Se l’obiettivo è sciogliere il contratto per un inadempimento grave, lo strumento è la diffida ad adempiere. Va prima verificata la gravità dell’inadempimento, poi redatta la lettera con un termine non inferiore a quindici giorni e con la formula esplicita che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto. Senza quella formula la diffida non scioglie nulla.

C’è poi un passaggio che lega la fase stragiudiziale a quella giudiziale. Per le domande di pagamento di somme non superiori a cinquantamila euro, fuori dalle materie soggette a mediazione obbligatoria, prima di rivolgersi al giudice la legge impone di tentare la negoziazione assistita, attraverso un invito formale rivolto alla controparte per il tramite dell’avvocato. La lettera che si invia oggi, quindi, non è solo un sollecito: è il primo atto di un percorso che, se il debitore tace, prosegue con la negoziazione assistita e, dove ne ricorrono i presupposti, con il decreto ingiuntivo.

 

Quando in gioco c’è un credito di una certa rilevanza o un contratto che si vorrebbe sciogliere, la scelta tra messa in mora e diffida ad adempiere va compiuta prima di scrivere: la stessa lettera può consolidare un diritto o sciogliere un rapporto che si voleva conservare. Una valutazione preliminare dello strumento e della forma corretta riduce il margine di errore. Lo Studio Legale VDS, con il servizio di Recupero Crediti e gli strumenti di ADR e negoziazione assistita, può impostare l’analisi del caso e individuare la lettera più adatta all’obiettivo.

Condividi:

Vuoi richiedere informazioni sull'argomento?
Invia un messaggio

Assistente AI Studio Legale VDS