Tra le aziende che usano l’intelligenza artificiale per produrre contenuti destinati ai clienti circola una frase rassicurante: «l’ha fatto l’IA, mica è un problema nostro». È una delle convinzioni più costose in circolazione e sbaglia su due fronti insieme. Primo, non è affatto detto che quei contenuti appartengano al cliente che li paga, né all’agenzia che li consegna: la titolarità non si trasferisce da sola. Secondo, se l’output replica materiale protetto di qualcun altro, a risponderne è chi quell’opera l’ha consegnata, non il software che l’ha generata. La macchina non firma contratti e non viene citata in giudizio. Lo fa l’impresa.
Cosa dice davvero la legge
Conviene partire dalla titolarità, perché è qui che nasce il primo malinteso. Dopo la legge 23 settembre 2025 n. 132, l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (la L. 633/1941) tutela espressamente le opere create «anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore». Quando quel lavoro intellettuale c’è, l’opera è protetta. Ma l’articolo 6 della stessa legge dice anche di chi è: il diritto nasce in capo all’autore, e l’autore è la persona fisica che ha compiuto l’atto creativo. Non l’azienda in quanto tale, non il cliente che ordina, non lo strumento.
Significa che, per default, i diritti di un contenuto creativo prodotto con l’IA si formano nella testa di chi ci ha messo le scelte espressive, spesso un dipendente o un collaboratore dell’agenzia. Perché quei diritti arrivino al cliente che paga la fattura, serve un passaggio ulteriore: la cessione. E la cessione dei diritti di utilizzazione economica, lo dicono gli articoli 107 e seguenti della L. 633/1941, deve risultare per iscritto e con oggetto determinato. Il contratto d’opera dell’articolo 2222 del codice civile regola la prestazione e il compenso, ma non trasferisce da sé la proprietà sull’opera dell’ingegno. È il punto che salta agli occhi quando un cliente, mesi dopo, scopre di non poter registrare come marchio il logo che credeva suo.
Il secondo fronte è la responsabilità. Se il contenuto consegnato riproduce un’immagine, un testo o un brano protetto di un terzo, chi lo ha consegnato risponde su due piani. Verso il cliente, per inadempimento del contratto, perché ha promesso un’opera utilizzabile e ne ha fornita una che espone a contestazioni. Verso il titolare leso, per la violazione in sé. Che l’output sia uscito da un sistema generativo non sposta la responsabilità su nessun altro, perché un soggetto giuridico a cui addossarla, dall’altra parte, non esiste.
Il nodo dei dati di addestramento e gli obblighi in arrivo
Qui la materia smette di essere binaria, e vale la pena distinguere gli scenari che la fretta confonde. Un conto è un contenuto interamente automatico, senza apporto umano riconoscibile: non è proteggibile, quindi né l’agenzia né il cliente ne diventano titolari, e chiunque potrebbe riutilizzarlo. Un conto è un contenuto con un reale apporto creativo umano: è proteggibile, ma i diritti vanno assegnati per iscritto a chi deve riceverli. Un conto ancora è un contenuto che riproduce materiale altrui: lì il problema non è la titolarità, è la violazione.
A monte di tutto c’è la questione dei dati con cui i modelli vengono addestrati. La stessa legge 132/2025 ha introdotto l’articolo 70-septies della L. 633/1941: l’estrazione di testo e dati per l’addestramento è ammessa solo nei limiti degli articoli 70-ter e 70-quater, e i titolari dei diritti possono opporsi riservandosi l’uso delle proprie opere. Fuori dalla ricerca scientifica, quella riserva va rispettata, e l’estrazione che la viola è oggi anche un reato, per effetto del nuovo articolo 171, comma 1, lettera a-ter. È un piano su cui l’impresa che si limita a usare uno strumento ha poca visibilità diretta, ma di cui può subire le conseguenze a valle, se l’output che consegna porta con sé materiale raccolto in modo irregolare.
Sul versante della trasparenza, le scadenze sono vicine. Dal 2 agosto 2026 diventa applicabile l’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act: chi mette a disposizione o utilizza sistemi che generano o manipolano testo, immagini, audio o video dovrà rendere riconoscibile che quel contenuto è artificiale. La Commissione ne ha pubblicato una bozza di linee guida l’8 maggio 2026. Nella stessa direzione spinge il Parlamento europeo, che il 10 marzo 2026 ha approvato, con 460 voti a favore, una risoluzione sul diritto d’autore e l’IA generativa: non è ancora norma vincolante, ma indica dove il quadro sta andando, verso più trasparenza e più tracciabilità delle opere usate per addestrare i sistemi.
Le tre clausole che mancano quasi sempre
La buona notizia è che gran parte di questo rischio si governa a monte, sul contratto, prima della consegna. Sono tre le clausole che nei capitolati e negli incarichi mancano quasi sempre.
La prima riguarda la titolarità e la cessione dei diritti. Va scritto chi diventa titolare dei diritti di utilizzazione economica del contenuto, con quale ampiezza (uso esclusivo o non esclusivo, durata, territorio, canali e supporti), richiamando il regime degli articoli 107 e seguenti della L. 633/1941. In assenza, il cliente paga e non possiede, e l’agenzia conserva o disperde diritti senza saperlo.
La seconda è la manleva sulle violazioni di proprietà intellettuale. Serve stabilire chi garantisce che il contenuto non leda diritti di terzi e chi tiene indenne l’altro se una contestazione arriva davvero. È la clausola che traduce in numeri la domanda «e se l’output assomiglia troppo a qualcosa di già esistente?», ripartendo il rischio invece di lasciarlo cadere su chi capita.
La terza è la dichiarazione d’uso dell’IA. Indicare se e in che misura il contenuto è stato realizzato con sistemi di intelligenza artificiale serve a due cose: preparare il terreno agli obblighi di trasparenza dell’AI Act e mettere il committente in condizione di scegliere con cognizione, sapendo cosa sta acquistando.
Attorno a queste tre, una checklist breve riduce il resto del margine. Conservare la traccia dell’apporto umano per ogni lavoro di valore, così da poter dimostrare la tutelabilità di ciò che si cede. Verificare gli strumenti impiegati e le rispettive condizioni di licenza, perché non tutte le piattaforme cedono all’utente gli stessi diritti sull’output. Stabilire in contratto chi appone l’etichettatura prevista dall’AI Act, per non scoprirlo dopo la pubblicazione.
Quando conviene rivedere i contratti
Se l’azienda produce o commissiona contenuti realizzati con l’IA e i modelli di contratto in uso risalgono a prima di questa stagione normativa, è probabile che almeno una delle tre clausole non ci sia. Una revisione dei capitolati e degli incarichi, fatta prima della prossima consegna e non dopo la prima contestazione, allinea ciò che si promette a ciò che si può davvero garantire. Lo Studio Legale VDS, attraverso il servizio di Contrattualistica d’Impresa e, per chi lo desidera in modo continuativo, di Ufficio Legale in Outsourcing in chiave di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare la mappatura del rischio e la stesura delle clausole sul caso concreto.






