Composizione negoziata: non è un certificato di fallimento, è lo strumento per non arrivarci

composizione negoziata

Esiste una convinzione diffusa tra gli imprenditori, e basta una cena tra colleghi per sentirla ripetere: attivare uno strumento previsto dal Codice della crisi equivale ad ammettere il fallimento, a issare bandiera bianca davanti a banche, fornitori e dipendenti. È falso, e in modo quasi ribaltato. La composizione negoziata della crisi d’impresa non la apre chi sta fallendo, la apre chi vuole evitare di arrivarci. È volontaria, è riservata, e ha una caratteristica che pochi conoscono: più presto si attiva, più serve. Chi la avvia quando il dissesto è ormai conclamato trova un tavolo quasi vuoto. Chi la avvia ai primi scricchiolii ha ancora un’azienda viva da far pesare nella trattativa.

 

Cosa dice davvero la norma

La composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (il D.Lgs. 14/2019). Nasce per affrontare lo squilibrio prima che diventi insolvenza. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi può chiedere, attraverso una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente. Si entra con l’identità digitale, si caricano i bilanci, la situazione debitoria e un’ipotesi di risanamento. Una commissione nomina l’esperto, una figura terza e imparziale, il cui compito è agevolare le trattative con i creditori e le altre parti per trovare una via d’uscita.

Due elementi smontano il mito alla radice. Il primo: l’imprenditore non perde la guida dell’azienda. Continua ad amministrare, sia l’ordinario sia lo straordinario, con il solo obbligo di informare l’esperto sugli atti che possono incidere sul risanamento. Non c’è un curatore che subentra, non c’è spossessamento. Il secondo: la procedura è riservata. Finché non si chiedono misure protettive, l’apertura non viene iscritta nel registro delle imprese e non diventa pubblica. Banche e fornitori, per definizione, non lo sanno.

Il correttivo del 2024 (il D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ha allargato la porta d’ingresso. Oggi può accedere anche l’impresa che versa nel solo squilibrio che rende «probabile» la crisi, senza aspettare che la crisi sia già scoppiata. La logica del legislatore è dichiarata: anticipare, non rincorrere.

 

Riservata, ma con un limite. E non è una procedura concorsuale

La riservatezza ha un confine preciso, ed è il punto su cui ogni decisione va pesata. Se l’imprenditore teme che un creditore aggredisca il patrimonio mentre le trattative sono in corso, può chiedere le misure protettive previste dall’articolo 18. Da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquisire diritti di prelazione senza accordo. C’è però un prezzo: la richiesta si pubblica nel registro delle imprese, e quindi la procedura smette di essere invisibile. In più, quelle misure devono essere confermate dal tribunale ai sensi dell’articolo 19. È l’unico momento in cui un’autorità giudiziaria entra in scena. Protezione in cambio di pubblicità: una scelta da fare con i numeri davanti, non d’istinto.

Va poi chiarito cosa la composizione negoziata non è. Non è il concordato, non è la liquidazione giudiziale, non è una procedura concorsuale. È una cornice di trattativa assistita. Se le trattative riescono, si chiude con un contratto, un accordo con i creditori o l’accesso a un altro strumento di regolazione. Se falliscono, resta aperta la via del concordato semplificato, che però è riservato proprio a chi ha prima tentato la composizione negoziata. Tentarla, in altri termini, non chiude porte: ne apre.

C’è infine una leva che dal 2024 cambia molti conti. Dentro la composizione si può ora negoziare anche il debito fiscale, con un accordo transattivo con le agenzie fiscali per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, IVA compresa. Spesso è proprio l’esposizione tributaria a bloccare ogni ipotesi di risanamento, e poterla trattare al tavolo allarga lo spazio di manovra.

 

I segnali da non ignorare

La domanda vera non è come funziona, è quando muoversi. E qui la legge non lascia all’intuito: dà soglie. L’articolo 2086 del codice civile impone all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare per tempo la crisi. Non è un adempimento di facciata, è l’obbligo di avere strumenti che accendano una spia prima del disastro.

L’articolo 3 del Codice della crisi traduce quella spia in numeri. Vanno letti come allarme i debiti verso i dipendenti scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà del monte salari mensile; i debiti verso i fornitori scaduti da almeno novanta giorni e di importo superiore a quelli ancora da pagare; le esposizioni verso banche scadute da oltre sessanta giorni che pesano per almeno il 5% del totale; e le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, cioè INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando le esposizioni superano le soglie dell’articolo 25-novies. Cinquanta euro di stipendi arretrati ogni cento, per trenta giorni, in termini di Codice non sono un ritardo di cassa: sono il primo segnale che la legge chiede di leggere.

Da qui la sequenza. Prima viene la strumentazione: senza dati aggiornati su flussi di cassa e scadenze, i segnali arrivano quando ormai è tardi. Al primo segnale che persiste, non si aspetta il secondo, perché la finestra utile si misura in mesi e non in anni. Si predispone poi l’istanza sulla piattaforma con una fotografia onesta della situazione e un progetto di risanamento credibile, perché l’esperto lavora sui numeri e non sulle speranze. Infine si decide con il professionista se e quando chiedere le misure protettive, sapendo che proteggono il patrimonio ma tolgono la riservatezza.

 

Quando conviene davvero rivolgersi a un professionista

Se l’impresa mostra uno o più di quei segnali, o se i flussi di cassa non coprono più le scadenze dei mesi a venire, il tempo per agire in modo utile è più breve di quanto sembri visto da dentro. Una valutazione preliminare, fatta quando i numeri sono ancora governabili, allarga le opzioni anziché restringerle. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto Societario e Crisi d’Impresa e in raccordo con l’area di Prevenzione del Contenzioso, può affiancare l’analisi della situazione specifica e la costruzione del percorso più adatto.

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