Nella società a responsabilità limitata convivono due illusioni speculari. Chi entra da socio è convinto che, il giorno in cui i rapporti tra i soci si deterioreranno, potrà comunque andarsene con la propria parte: venderà la quota, oppure la farà liquidare dalla società. Chi invece il conflitto lo sta già vivendo, di solito da socio di minoranza, matura la convinzione opposta: senza il consenso degli altri non si esce, e non resta che subire. La legge smentisce entrambi. Un diritto generale di uscita, nella SRL, non esiste; esistono però quattro strade tipizzate, con presupposti, tempi e valori molto diversi tra loro. E la differenza tra chi esce a condizioni ragionevoli e chi resta bloccato per anni si decide, quasi sempre, prima ancora del conflitto: nello statuto.
Perché nella SRL non esiste una libera uscita
Sulla carta, la quota di una SRL è liberamente trasferibile: lo afferma l’articolo 2469 del codice civile, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente. Nella pratica, quella libertà vale poco senza un compratore. Le quote di SRL non hanno un mercato: l’acquirente naturale è quasi sempre un altro socio, cioè proprio la persona con cui si è in conflitto, che non ha alcuna fretta di pagare un prezzo pieno a chi vuole andarsene. A questo si aggiungono le clausole statutarie di prelazione e di gradimento, che possono subordinare la vendita al consenso degli altri soci o degli organi sociali. Con un contrappeso preciso: se lo statuto rende la quota intrasferibile, o ne subordina il trasferimento al mero gradimento di soci od organi sociali senza prevedere condizioni e limiti, lo stesso articolo 2469 riconosce al socio il diritto di recedere.
Il recesso, a sua volta, non è un diritto generale. L’articolo 2473 lo riserva a ipotesi determinate: il socio che non ha consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla fusione o alla scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, all’eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, oppure a operazioni che modificano in modo sostanziale l’oggetto sociale o i diritti particolari attribuiti ai soci. L’atto costitutivo può ampliare l’elenco. Una sola eccezione apre l’uscita libera: se la società è contratta a tempo indeterminato, ogni socio può recedere ad nutum, cioè senza dover giustificare la decisione, con un preavviso di almeno centottanta giorni, che lo statuto può allungare fino a un anno.
Su questa eccezione la giurisprudenza ha chiuso una scorciatoia che per anni era sembrata praticabile. Alcune pronunce avevano equiparato alla società a tempo indeterminato quella con durata spropositata, fissata ad esempio all’anno 2100; l’orientamento oggi consolidato della Cassazione, inaugurato dalla sentenza n. 8962 del 2019 e ribadito dalla n. 26060 del 5 settembre 2022, ha respinto l’equiparazione. Una società con scadenza statutaria al 2100 resta, per la Cassazione, una società a tempo determinato: la porta della libera uscita rimane chiusa anche quando il termine supera l’aspettativa di vita di chiunque debba attraversarla.
Le quattro strade, e i loro rapporti di forza
- La prima strada è la cessione della quota: la più rapida quando esiste un compratore e lo statuto non la ostacola, con un prezzo rimesso alla trattativa. Il suo limite è negoziale, non giuridico: chi vende nel pieno di un conflitto tratta da posizione debole, e il prezzo tende a scontare questa debolezza.
- La seconda è il recesso, quando ne ricorre una causa legale o statutaria. È un atto unilaterale e recettizio: produce effetto nel momento in cui la dichiarazione perviene alla società, senza che serva il consenso di nessuno. Da quel momento si apre la fase che decide tutto, la liquidazione della quota, sulla quale conviene soffermarsi separatamente. Con un’avvertenza: l’articolo 2473 consente alla società di neutralizzare il recesso revocando la delibera che lo ha legittimato, o deliberando lo scioglimento.
- La terza strada non la sceglie il socio: la subisce. L’articolo 2473-bis permette allo statuto di prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa; senza una clausola espressa, l’esclusione non è possibile. Per il socio escluso valgono le regole di liquidazione del recesso, con un limite: il rimborso non può avvenire riducendo il capitale sociale.
- La quarta è l’extrema ratio dello stallo: quando l’assemblea non riesce più a funzionare o resta inattiva in modo continuato, tipicamente nelle società partecipate al cinquanta per cento da due soci in disaccordo, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484, numero 3, del codice civile. È la strada che nessuno dovrebbe volere, perché liquida l’intera azienda e ne distrugge il valore per tutti; nei negoziati tra soci funziona soprattutto come deterrente reciproco.
Quanto vale davvero la quota (e chi lo decide)
Il socio che recede non riceve il valore che ha in mente, e nemmeno quello che legge in bilancio. L’articolo 2473 fissa il criterio: il rimborso avviene in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Conta dunque il valore effettivo dell’impresa, avviamento e plusvalenze latenti compresi, non il patrimonio netto contabile, che nelle società con immobili storici o marchi affermati può essere molto più basso. Se socio e società non trovano l’accordo, la determinazione è affidata alla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
Anche i tempi sono scritti nella norma: il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso. Può avvenire con l’acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo da loro individuato, oppure con riserve disponibili della società, oppure riducendo il capitale; e se la riduzione si rivela impraticabile, per esempio per l’opposizione dei creditori, la società viene posta in liquidazione. Nella società a tempo indeterminato si sommano i centottanta giorni di preavviso e i centottanta per il rimborso: tra la decisione e il denaro può quindi trascorrere un anno, durante il quale la valutazione resta ancorata alla data della dichiarazione.
Le mosse del socio che vuole uscire
- La prima mossa precede qualsiasi iniziativa: leggere lo statuto, integralmente. La durata della società, le cause statutarie di recesso, le clausole di prelazione e gradimento, le eventuali ipotesi di esclusione formano la mappa delle strade davvero disponibili, e ogni valutazione fatta prima di questa lettura è una valutazione al buio.
- La seconda mossa è fotografare il valore prima di dichiarare qualsiasi cosa: bilanci degli ultimi esercizi, immobili, partecipazioni, avviamento, idealmente con una perizia di parte. La data della dichiarazione di recesso cristallizza il momento della valutazione, e presentarsi a quel passaggio senza una propria stima significa lasciare che la prima cifra sul tavolo la scriva la controparte.
- La terza è formalizzare correttamente: la dichiarazione di recesso va comunicata alla società con un mezzo che dia data certa, di regola la PEC o la raccomandata, perché da quel momento decorrono i centottanta giorni per il rimborso e, nella società a tempo indeterminato, va computato il preavviso. Se sul valore non c’è intesa, l’istanza al tribunale per la nomina dell’esperto è il passaggio successivo; se la società lascia scadere il termine senza pagare, il credito del socio è azionabile in giudizio.
- Resta la mossa che vale più di tutte, ed è disponibile solo a chi non è ancora in conflitto: negoziare l’uscita al momento dell’ingresso. Cause statutarie di recesso aggiuntive, clausole di covendita e di trascinamento, opzioni di vendita a valore predeterminato trasformano l’uscita da concessione altrui a diritto contrattuale. Chi firma uno statuto privo di vie d’uscita accetta, di fatto, che le condizioni della propria uscita futura le stabiliscano gli altri.
Se il conflitto tra soci è già aperto, o se una partecipazione sta per essere sottoscritta senza che l’uscita sia stata regolata, la scelta della strada giusta e la tempistica della dichiarazione incidono direttamente sul valore che si porta a casa. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto Societario e il servizio di Ufficio Legale in Outsourcing, può accompagnare l’analisi dello statuto, la valutazione della quota e la conduzione della trattativa, con l’obiettivo, proprio della Prevenzione del Contenzioso, di chiudere l’uscita prima che diventi una causa.


