Cinquemila euro alla Cassa delle ammende, le spese del procedimento e un provvedimento diventato definitivo. È il conto che a giugno la Cassazione ha messo a carico di un ricorrente per un ricorso che citava tre sentenze con princìpi inventati, e a pagarlo, per come è scritto l’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato il cliente, non il suo avvocato.
L’imprenditore che deve affidare una causa e si prepara a chiedere al primo colloquio se il professionista usa l’intelligenza artificiale, pronto a leggere un «sì» come un cattivo segno, sta guardando nella direzione sbagliata. L’articolo 13 della legge 132/2025 consente all’avvocato di usare questi sistemi come supporto e gli impone di dirlo al cliente; la responsabilità dell’atto resta per intero sua, anche quando il cliente ne ha approvato la bozza.
Ciò che distingue un professionista dall’altro è il metodo con cui governa lo strumento, e riconoscere quel metodo al primo colloquio è il punto in cui l’imprenditore decide il proprio rischio.
L’avvocato risponde dell’atto anche quando il cliente ne ha approvato la bozza
Il rapporto ha una struttura precisa, e conviene ricordarla prima di parlare di strumenti. Il cliente porta le proprie esigenze e i fatti; l’avvocato distingue ciò che è giuridicamente rilevante da ciò che non lo è, compie le scelte processuali e decide la linea difensiva. Lo fa sotto la propria responsabilità professionale, che l’articolo 1176, secondo comma, del codice civile misura sulla natura dell’attività esercitata e che non viene meno per il consenso del cliente al deposito di uno scritto: chi approva una bozza non ne diventa coautore, e del danno che nasce dall’errore del professionista risponde il professionista. Per questo l’articolo 13 della legge 132/2025 non chiede al cliente di sorvegliare nulla: limita l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale alle «attività strumentali e di supporto», con «prevalenza del lavoro intellettuale», e impone che le informazioni sui sistemi utilizzati siano comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», per «assicurare il rapporto fiduciario». Lo schema di informativa del Consiglio Nazionale Forense del 13 ottobre 2025 lo traduce: verifica delle fonti e decisione restano all’avvocato.
La norma compone due interessi che hanno entrambi una ragione: quello dell’avvocato a uno strumento che riduce le ore di ricerca e di prima stesura, ore che il cliente paga, e quello del cliente a sapere come viene costruito ciò che porterà in giudizio il nome del suo avvocato. Il legislatore ha ammesso l’uso, lo ha confinato alle fasi di supporto e ha reso obbligatoria la trasparenza, senza spostare la responsabilità di un millimetro. La domanda che il cliente sta per fare al colloquio con l’avvocato ha quindi già la sua risposta nella legge, e non è quella che gli dice a chi affidarsi.
Il sospetto per il trattino lungo giudica il segno e ignora il lavoro
L’estate 2026 ha dato a quella domanda tre strumenti apparenti: il pulsante di LinkedIn per segnalare un contenuto come «AI slop», il rilevatore Pangram integrato in Substack, che assegna a ogni testo un bollino verde o rosso, e il watermark statistico annunciato da Anthropic per i testi dei suoi modelli, letto da molti come la fine dell’anonimato. Nessuno dei tre risponde. I rilevatori sbagliano in entrambe le direzioni: lo studio pubblicato su Patterns nel 2023 da Liang e altri ha mostrato che classificavano come artificiale la maggior parte dei testi scritti da autori non madrelingua, e nello stesso anno OpenAI ha ritirato il proprio classificatore per il basso tasso di accuratezza. Il watermark, per dichiarazione di chi lo ha introdotto, non aggiunge nulla al testo, non identifica alcuna persona e non dice nulla di un testo che non lo porta.
Attorno a questi strumenti si è formato un atteggiamento che riguarda anche i professionisti e che merita di essere descritto per intero.
È moralista, perché tratta l’uso dell’intelligenza artificiale come una scorciatoia disonesta in sé, a prescindere da ciò che se ne fa.
È colpevolista, perché davanti a un testo sbagliato accusa lo strumento e assolve chi non ha controllato.
Ed è bigotto nel senso proprio della parola, perché sostituisce il giudizio sul merito con la ricerca di segni esteriori di impurità: il trattino lungo, l’elenco di tre elementi, il periodare troppo ordinato.
Nelle professioni produce due effetti speculari: chi dichiara di usare questi sistemi viene guardato come chi ammette di non saper fare il proprio lavoro, e chi li usa impara a non dirlo. Raffaele Gaito, in «La ridicola (e pericolosa) caccia alle streghe verso chi usa l’IA», la chiama con il suo nome e ricorda che cosa la storia insegna su quelle cacce: quando le streghe non si trovavano, bisognava inventarle.
Le due letture che il video di Gaito riprende spiegano perché il sospetto guarda nella direzione sbagliata.
Armando Bisogno, in «Substack, Pangram e Cyrano de Bergerac», osserva che il punto è antropologico e non tecnico: da sempre una parte della scrittura si delega, e chi legge non può sapere in quale fase l’autore si è fatto aiutare, perché il ghost writer e la macchina seguono le stesse regole di combinazione delle parole. La delega è stata tollerata per secoli perché era invisibile e riservata a pochi; ora che è alla portata di chiunque, la sfiducia che ne nasce è un’occasione per chiedersi se un testo sia di qualità, anziché chi ne abbia battuto i tasti.
Andrea Camerino, in «Nella tua testa, non nella mia stanza», chiama «teologia della reliquia» l’idea che il gesto fisico dello scrivere garantisca qualcosa e conclude, con Foucault, che la funzione d’autore è una categoria giuridica e sociale che serve a stabilire responsabilità e proprietà, e non una garanzia di qualità.
Sul terreno forense tutto questo è già scritto: chi firma l’atto ne risponde. Per il cliente la conseguenza è concreta. La risposta «no» alla sua domanda non lo rassicura: la delega non dichiarata esiste da prima di questi strumenti, e chi non conosce lo strumento non ne conosce nemmeno i limiti.
Nel ricorso deciso a giugno i numeri delle sentenze erano veri, i principi virgolettati no
Il caso deciso da Cass. pen., sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006 mostra che cosa accade quando quei limiti non li conosce nessuno. Il ricorso viene depositato con tre arresti di legittimità indicati con numero, sezione e anno e riportati tra virgolette e in corsivo, nella forma in cui si citano le massime. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità. La Corte esamina le tre decisioni. I numeri corrispondono a sentenze realmente esistenti, ma le sezioni e le date indicate sono diverse da quelle vere, e nessuna delle tre si occupa della questione: i principi riportati vengono giudicati «inesistenti e non riferibili alle richiamate sentenze» e ricondotti a «un evidente fenomeno di allucinazione informatica». I numeri erano veri, i princìpi no, e un controllo condotto solo sui numeri non avrebbe intercettato nulla. Il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato diventa definitivo, e la condanna alle spese e ai cinquemila euro colpisce la parte privata che lo ha proposto.
Ciò che quel cliente può recuperare passa da un secondo giudizio, l’azione di responsabilità professionale contro il proprio avvocato, cioè una causa dopo la causa perduta.
Nemmeno la controparte ottiene qualcosa in automatico: nel precedente civile più citato, l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 marzo 2025 (RG 11053/2024), riferita quasi sempre al contrario di come è andata, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile è stata rigettata, perché mancava l’allegazione dei danni e le citazioni inesistenti, generate da ChatGPT senza controllo del patrocinatore, non avevano influito sulla decisione. In nessuno dei due casi lo strumento ha fatto qualcosa di diverso da ciò per cui è costruito, cioè produrre un testo plausibile. Ciò che è mancato è venuto prima e dopo.
Chi usa l’IA per caso e chi la usa con metodo si distinguono da ciò che fanno prima e dopo
Qui passa la distinzione che i rilevatori non vedono e che al cliente interessa più di ogni altra, perché separa due modi di lavorare e non due tipi di testo.
Il primo professionista usa lo strumento in maniera casuale e senza metodo: ha aperto un’applicazione, ha visto che produce testi convincenti, non sa che cosa sia un modello linguistico. Formula la domanda, copia la risposta, deposita. Tratta l’uscita del sistema come una fonte, mentre è una stesura; non esamina le sentenze citate perché non sa che potrebbero non esistere; non consegna alcuna informativa, e spesso preferisce che il cliente non sappia che usa l’AI. È l’uso casuale e inconsapevole, e produce il danno che le pronunce di Firenze e di giugno hanno stigmatizzato.
Il secondo professionista usa lo stesso strumento dopo averlo studiato, e continua a studiarlo, perché i modelli cambiano di mese in mese. Sa come generano un testo, sa dove sbagliano e sa che sbagliano con la stessa sicurezza con cui hanno ragione. Li impiega nelle fasi che l’articolo 13 chiama strumentali (ricerca preliminare, riordino della documentazione, prima stesura di testi destinati a essere riscritti), tratta ciò che ne esce come la bozza di un collaboratore alle prime armi, esamina ogni citazione sulla banca dati ufficiale e controlla il principio, non il numero.
Linea difensiva, qualificazione giuridica e decisione restano sue, e il cliente sa in anticipo quali strumenti impiega e per che cosa. Le regole lo esigono: l’articolo 4 dell’AI Act chiede a chi impiega sistemi di intelligenza artificiale «un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA», e il codice deontologico forense, agli articoli 14 e 15, impone di non accettare incarichi che non si è in grado di svolgere con adeguata competenza e di curare costantemente la preparazione professionale.
Il fondamento vero viene però prima delle regole, ed è la serietà con cui si intende la professione: chi firma un atto deve sapere che cosa c’è dentro. È il modo in cui lo Studio VDS lavora, e viene descritto qui perché è verificabile: le pronunce citate in questo articolo sono state lette per intero sulla fonte, come la legge richiede.
Come riconoscere, al primo colloquio, chi lavora con metodo
Il cliente non deve controllare l’atto del suo avvocato: deve scegliere a chi affidarsi, e la scelta si fa prima, con tre segnali che non richiedono alcuna competenza giuridica.
- Il primo è l’informativa dell’articolo 13, da chiedere per iscritto al conferimento dell’incarico. Chi lavora con metodo ce l’ha già pronta, e il contenuto dice molto: per quali attività i sistemi sono impiegati, come sono trattati i documenti riservati, chi verifica i risultati prima che escano dallo studio. Una formula generica non assolve l’obbligo; un’informativa che manca dice altrettanto.
- Il secondo segnale è la risposta alla domanda giusta, «come la usa?». Un professionista che ha studiato lo strumento sa spiegare in due minuti, con parole comprensibili, che cosa gli affida e che cosa non gli affiderebbe mai, che cosa è un’allucinazione e come la intercetta, come si tiene aggiornato. Chi non sa rispondere non ha un metodo; chi risponde «no» merita la stessa attenzione, per le ragioni già dette.
- Il terzo segnale è la trasparenza sul risultato: un professionista che dichiara senza imbarazzo il supporto dell’intelligenza artificiale in calce a un parere sta dicendo al cliente che non ha nulla da nascondere sul modo in cui lavora.
Dopo questi tre segnali, al cliente resta ciò che il rapporto professionale prevede da sempre: affidarsi, e lasciare a chi firma la responsabilità di ciò che firma.
Il cliente arriva al colloquio con la domanda che aveva preparato e ne esce con una scelta: ha affidato la causa a chi gli ha spiegato come lavora. La legge gli garantisce di sapere quali strumenti impiega il suo avvocato; il metodo con cui li governa decide se quegli strumenti lo servono o lo espongono, e la responsabilità di quel metodo resta a chi firma. Lo Studio Legale VDS, attraverso l’area di Nuove Tecnologie e Intelligenza Artificiale, accompagna imprese e professionisti nella redazione dell’informativa prevista dall’articolo 13 e nella definizione dei controlli interni sull’uso di questi strumenti, in raccordo con l’area di Prevenzione del Contenzioso quando i testi sono destinati a un giudizio.





