Avviso bonario: cosa fare nei 60 giorni prima che diventi una cartella

avviso bonario

Sull’avviso bonario circolano due convinzioni opposte, ed entrambe costano care. La prima: è bonario, quindi può aspettare, come se una comunicazione priva di toni minacciosi fosse anche priva di conseguenze. La seconda, speculare: viene dall’Agenzia delle Entrate, quindi è esatta e va pagata subito, con il versamento eseguito prima ancora di aver confrontato le cifre. La disciplina colloca il punto di equilibrio altrove, e gli assegna una scadenza precisa: dal 2025 chi riceve la comunicazione ha sessanta giorni per scegliere tra tre strade, e l’errore si paga in entrambe le direzioni. Ignorare l’avviso trasforma un debito scontato in una cartella a prezzo pieno; pagarlo a occhi chiusi significa versare somme che, in una quota non trascurabile di casi, non erano dovute.

 

Che cosa è davvero un avviso bonario (e che cosa non è ancora)

Il nome ufficiale è comunicazione di irregolarità ed è l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione: il sistema dell’Agenzia delle Entrate confronta quanto dichiarato con quanto effettivamente versato, secondo gli articoli 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA. Una variante più selettiva, il controllo formale dell’articolo 36-ter, verifica invece la documentazione che sta dietro a oneri, detrazioni e ritenute. In entrambi i casi non si tratta di un accertamento, cioè di una rettifica del reddito dichiarato: l’ufficio non contesta ciò che il contribuente ha scritto, ma segnala uno scarto tra il dichiarato e il versato, o tra il detratto e il documentato.

Proprio perché non è un atto della riscossione, l’avviso apre una finestra e non chiude una porta. Il decreto legislativo 108/2024 ha portato il termine per rispondere da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025: due mesi per pagare con sanzione ridotta, chiedere una rateazione o segnalare che l’addebito è sbagliato.

Che cosa accade se la finestra si chiude senza che il contribuente abbia fatto nulla è il punto che la parola «bonario» tende a nascondere. Le somme vengono iscritte a ruolo, cioè trasferite all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la notifica della cartella: la sanzione non è più quella ridotta ma quella piena per omesso versamento, il 25 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (il 30 per cento per le precedenti), a cui si aggiungono interessi e oneri di riscossione.

 

Perché è il gradino più economico di tutta la filiera

Chi paga entro i sessanta giorni beneficia della riduzione della sanzione a un terzo: per le violazioni dal settembre 2024 significa l’8,33 per cento dell’imposta non versata, in luogo del 25. Per il controllo formale la riduzione è a due terzi della sanzione piena. La stessa imposta, lasciata scivolare al gradino successivo della filiera, arriva in cartella con una sanzione tripla: dall’8,33 al 25 per cento. È la ragione per cui l’avviso bonario, tra tutti i documenti che il fisco può recapitare, è quello che conviene meno ignorare e più governare.

La seconda componente della finestra è la rateazione. Dalla legge di bilancio 2023 qualunque importo può essere dilazionato fino a venti rate trimestrali di pari importo: cinque anni di respiro, senza le soglie che in passato riservavano il piano lungo ai debiti maggiori. La prima rata va versata entro i sessanta giorni; sulle successive la legge tollera gli scostamenti minori, con la disciplina del lieve inadempimento dell’articolo 15-ter del DPR 602/1973: un ritardo fino a sette giorni sulla prima rata, una carenza di versamento fino al tre per cento e comunque non oltre diecimila euro, il pagamento delle rate successive entro la scadenza della rata seguente. Oltre quei margini si decade dal piano, e il residuo va a ruolo con la sanzione piena; ma la rata dimenticata si può ancora sanare con il ravvedimento, se si interviene entro la scadenza della rata successiva.

La terza componente è la meno conosciuta: una parte degli avvisi da controllo automatizzato è semplicemente errata. I casi ricorrenti sono i versamenti non abbinati, quando l’F24 è stato pagato ma con un codice tributo o un anno di riferimento sbagliato e il sistema non lo ha agganciato alla dichiarazione; i crediti d’imposta non riconosciuti; le dichiarazioni integrative di cui il controllo non ha tenuto conto. Per questi casi esiste un canale dedicato, CIVIS, che consente di chiedere il riesame per via telematica allegando le quietanze: se l’ufficio riconosce l’errore, annulla o ricalcola le somme e il termine per l’eventuale pagamento riparte dalla comunicazione corretta.

Resta la domanda che molti si pongono: l’avviso si può impugnare davanti al giudice tributario? La Cassazione, con la sentenza n. 18610 del 2019 e da ultimo con l’ordinanza n. 2092 del 2025, ha chiarito che l’impugnazione immediata è una facoltà e non un onere: chi non ricorre subito non perde nulla, perché la pretesa non si cristallizza e resta pienamente contestabile la cartella che eventualmente seguirà. La scelta di attendere ha però un prezzo da mettere in conto: chi arriva alla cartella per contestarla ha rinunciato, nel frattempo, alla definizione con sanzione ridotta.

 

Le mosse dei sessanta giorni

La sequenza utile sta tutta dentro la finestra, e il suo ordine non è invertibile.

  1. Nei primi giorni, la verifica documentale. L’avviso va confrontato riga per riga con la dichiarazione e con le quietanze dei versamenti: quale imposta viene data come omessa, a quale anno si riferisce, se esiste un F24 pagato che il sistema non ha abbinato. È un controllo che richiede poche ore e decide tutto il resto.
  2. Se emerge un errore, il riesame tramite CIVIS senza attendere. La richiesta va documentata con le quietanze e va presentata quanto prima, perché il canale telematico non sospende formalmente il termine: muoversi nella prima metà della finestra lascia il tempo di ricevere la risposta e, se l’esito è negativo, di ripiegare sulla definizione ridotta.
  3. Se l’addebito è corretto, la scelta tra pagamento unico e rateazione. Il pagamento in unica soluzione entro i sessanta giorni chiude la vicenda all’8,33 per cento di sanzione; il piano in venti rate trimestrali distribuisce lo sforzo, purché la prima rata parta entro il termine e le successive rispettino i margini del lieve inadempimento.
  4. Se il confronto con l’ufficio non risolve e le somme restano contestate nel merito, la valutazione del contenzioso. Attendere la cartella per impugnarla è legittimo e talvolta strategicamente preferibile, ma comporta la perdita della riduzione: è una scelta da compiere confrontando il valore della contestazione con il beneficio a cui si rinuncia, non un riflesso.

 

Se la comunicazione riguarda importi rilevanti, versamenti che risultano non abbinati o crediti d’imposta disconosciuti, una verifica preliminare fatta nella prima metà della finestra amplia le opzioni disponibili invece di restringerle. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto Tributario e l’area di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi della comunicazione, il riesame in autotutela e la valutazione di convenienza tra definizione e contenzioso.

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Assistente AI Studio Legale VDS