Quando una coppia con figli si separa, il genitore che resta a vivere con i bambini dà spesso per scontata una cosa: che l’assegno unico, da quel momento, arrivi a lui. È un riflesso comprensibile, perché è lui che fa la spesa, paga la mensa, compra le scarpe. Ma in affido condiviso la legge parte da un’altra regola: l’assegno unico si divide a metà tra i due genitori, salvo che un accordo o il giudice dispongano diversamente. E c’è un secondo equivoco, ancora più radicato, che si aggiunge al primo: confondere l’assegno unico con il mantenimento. Sono due cose diverse, con due logiche diverse, e tenerle separate cambia i conti di entrambi i genitori.
Cosa dice davvero la legge
L’assegno unico e universale, introdotto dal D.Lgs. 230/2021, è un sostegno economico che lo Stato versa, tramite l’INPS, per ogni figlio a carico. Non è il reddito di chi lo incassa, e non è una somma che un genitore paga all’altro: è un beneficio pubblico destinato al figlio, il cui importo dipende dall’ISEE del nucleo, dall’età e dal numero dei figli.
Il punto che quasi nessuno mette a fuoco riguarda la ripartizione dopo la separazione. L’articolo 6, comma 4, del decreto stabilisce che, in caso di affidamento condiviso, l’assegno è erogato in pari misura tra i due genitori. Significa che, salvo diversa indicazione, l’INPS accredita il 50 per cento a ciascuno, anche se i figli vivono stabilmente con uno solo. La Circolare INPS n. 23/2022 ha chiarito le modalità: i genitori possono però concordare che l’intero importo sia versato a uno di loro, e in quel caso l’opzione va comunicata all’INPS, con effetto dal mese successivo.
Diverso, e da non sovrapporre, è l’assegno di mantenimento. Quello nasce dall’articolo 337-ter del codice civile, è un obbligo che grava su un genitore a favore dell’altro per concorrere alle spese dei figli, e viene quantificato dal giudice in proporzione ai redditi. L’assegno unico è un beneficio pubblico per il figlio; il mantenimento è un obbligo privato tra i genitori. Per chi vuole approfondire come si determina quest’ultimo, lo Studio ha dedicato un articolo a parte ai criteri del mantenimento.
Quando si ottiene il 100 per cento, e cosa non si scala
La regola del 50 per cento è il punto di partenza, non un destino. Esistono due strade per arrivare all’attribuzione integrale a un solo genitore, e conviene distinguerle.
La prima è l’accordo. In sede di separazione consensuale o di negoziazione, i genitori possono prevedere che l’intero assegno unico sia incassato da chi convive prevalentemente con i figli, perché è lui a sostenere le spese quotidiane. È la via più semplice, e basta poi formalizzarla verso l’INPS.
La seconda è la decisione del giudice, e qui si è inserita la Cassazione. Con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, la Prima Sezione civile ha affermato che, in affidamento condiviso, è legittima l’attribuzione integrale dell’assegno unico al genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente. La ragione non è punitiva verso l’altro genitore: è di semplificazione, nell’interesse del minore, perché è il genitore convivente che provvede ai bisogni immediati del figlio. Il giudice, quindi, può scostarsi dalla divisione a metà quando il collocamento prevalente lo giustifica.
Resta il terzo equivoco, quello economicamente più insidioso. Molti genitori obbligati al mantenimento pensano che l’assegno unico incassato dall’altro vada scalato dal proprio contributo. Non è così: l’assegno unico non è reddito del percettore e non riduce il mantenimento, ma si aggiunge a esso. In affido condiviso con collocamento prevalente, il genitore convivente può legittimamente ricevere sia il mantenimento dall’altro sia l’intero assegno unico dallo Stato. Pensare che l’uno assorba l’altro è il modo più rapido per impostare male i conti della separazione.
Le mosse
La gestione dell’assegno unico va decisa quando si regolano le condizioni della separazione, non scoperta mesi dopo davanti a un accredito che non torna.
- Il primo passo è inserire la ripartizione nell’accordo. Negli atti di separazione o di divorzio conviene scrivere esplicitamente a chi spetta l’assegno unico e in quale misura, anziché lasciare operare il default del 50 per cento per inerzia. Se i figli vivono con un genitore, prevedere l’attribuzione integrale a lui evita un travaso continuo di somme tra ex coniugi.
- Il secondo passo è comunicare la scelta all’INPS. La ripartizione concordata o disposta dal giudice non si attua da sola: va riportata nella domanda o nelle modifiche sul portale INPS, indicando la percentuale a ciascun genitore. La variazione decorre dal mese successivo alla comunicazione, quindi muoversi presto evita mesi di erogazione secondo il vecchio criterio.
- Il terzo passo è separare i due conti. Quando si negozia il mantenimento, va tenuto distinto dall’assegno unico: il primo si calcola sui redditi ex articolo 337-ter c.c., il secondo è un beneficio pubblico che non si sottrae, e mescolare i due conti porta a chiedere o a concedere cifre sbagliate.
- Il quarto passo riguarda i cambiamenti. Se il collocamento dei figli muta, o se i genitori non trovano l’accordo sulla ripartizione, la via è la modifica delle condizioni, eventualmente con l’intervento del giudice, che può attribuire l’intero assegno al collocatario nell’interesse del minore.
In sintesi
Dopo la separazione l’assegno unico non segue automaticamente chi convive coi figli, e non è il mantenimento: in affido condiviso la regola è la divisione a metà, salvo accordo o decisione del giudice che, in caso di collocamento prevalente, può attribuirlo per intero. Se la separazione è in corso o le condizioni vanno riviste, definire fin dall’inizio chi incassa l’assegno e come si raccorda con il mantenimento riduce gli errori e i conflitti successivi. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto di Famiglia e in raccordo con l’attività di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi del caso specifico e la redazione degli accordi.






