I figli crescono, l’assegno pure: cosa dice davvero la legge sul mantenimento

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Esiste una convinzione molto diffusa sul mantenimento dei figli, e circola in due versioni opposte. La prima dice: «c’è una tabella fissa, è la legge a stabilire quanto spetta per ogni figlio». La seconda, speculare, dice: «tanto decide il giudice a sentimento, è una lotteria». Nessuna delle due è corretta. Una tabella nazionale non esiste, ma il giudice non procede affatto a caso: applica criteri scritti nel codice civile e una giurisprudenza che negli anni li ha resi abbastanza prevedibili. Il punto vero è un altro, e quasi nessuno lo mette a fuoco: capire quali elementi spostano davvero l’assegno, e quali invece non lo muovono di un euro per quanto sembrino decisivi.

 

Cosa dice davvero la legge

Il riferimento è l’articolo 337-ter del codice civile. La regola di partenza è che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Per arrivare alla cifra, il giudice tiene insieme alcuni parametri: le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto quando la famiglia era unita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura. Non è una formula aritmetica, è una ponderazione. Ma è una ponderazione vincolata a quei criteri, non un’impressione libera.

Su uno di questi parametri si è espressa di recente la Corte di Cassazione, e vale la pena fermarsi perché smonta un equivoco molto comune. Con l’ordinanza n. 25624 del 18 settembre 2025, la Prima Sezione civile ha confermato un aumento del contributo paterno deciso in appello, passato da 500 a 800 euro mensili per due figli. Il padre contestava un punto preciso: la madre, sosteneva, avrebbe dovuto provare le accresciute esigenze dei ragazzi, e non lo aveva fatto. La Corte ha risposto richiamando un principio ormai consolidato: l’aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. I bisogni di un bambino piccolo non sono quelli di un ragazzo in età scolare o di un adolescente, e questo il giudice lo sa senza che glielo si debba documentare voce per voce. La massima lo dice in modo asciutto: la prova delle ulteriori necessità è insita nella crescita stessa.

C’è poi la questione del divario di reddito. La Corte d’Appello aveva osservato che un contributo inferiore a dieci euro al giorno per ciascun figlio era incongruo, tenuto conto della differenza tra le condizioni economiche dei genitori. Cinquecento euro al mese sembravano una cifra; ridotti a meno di dieci euro al giorno a figlio, divennero la ragione per riscriverla.

 

Cosa pesa, e cosa invece non conta

Distinguere serve a non perdere tempo, e denaro, dietro argomenti che in aula non spostano nulla. Pesano davvero quattro cose: il divario reddituale effettivo tra i genitori, le esigenze legate all’età (che crescono per loro conto), i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le spese straordinarie, da tenere distinte da quelle ordinarie già coperte dall’assegno.

Sul fronte opposto, ci sono elementi che molti credono determinanti e che invece non lo sono. Il primo è l’idea che basti «portare le buste paga» per fotografare la propria capacità economica. Non basta, e a volte si ritorce contro: nella vicenda decisa a settembre, è stato proprio il rifiuto del padre di depositare l’ulteriore documentazione reddituale a fornire al giudice un argomento di prova a suo sfavore, come oggi consente l’articolo 473-bis.18 del codice di procedura civile e come già permetteva l’articolo 116. Chi non esibisce i propri conti non resta neutro: offre alla controparte un argomento.

Il secondo equivoco riguarda l’assegno unico universale. Molti genitori obbligati pensano che l’importo incassato dall’altro genitore per i figli, tra i 350 e i 600 euro al mese nel caso esaminato, vada scalato dal proprio contributo. Non è così. La Cassazione ha ribadito che l’assegno unico non è reddito di chi lo percepisce, ma un sostegno pubblico alle famiglie con figli, e che la sua erogazione non esonera i genitori dal contribuire ciascuno in proporzione al proprio reddito. Anzi, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente, è legittimo che l’assegno unico sia attribuito per intero al genitore presso cui i figli vivono, in aggiunta al mantenimento (Cass. n. 4672 del 22 febbraio 2025; Circolare INPS n. 23/2022).

Il terzo equivoco è di metodo. Si pensa che ottenere o evitare un aumento dipenda dal trovare l’argomento a effetto. Quale prova sia decisiva, però, lo sceglie il giudice di merito tra quelle in atti (Cass. s.u. n. 20867/2020). Ciò che si controlla non è la sensibilità del giudice, è la qualità di quello che gli si mette davanti.

 

Le mosse prima dell’udienza

La conseguenza pratica di tutto questo è che la partita si gioca sulla documentazione, e prima dell’udienza, non durante.

Il primo passo è ricostruire il divario reddituale reale, non solo dichiararlo. Buste paga e dichiarazioni dei redditi sono l’inizio, non la fine: contano anche estratti conto, movimenti, investimenti e segnali del tenore di vita effettivo, perché è sulla comparazione complessiva che il giudice ragiona.

Il secondo passo è depositare la propria documentazione reddituale per intero, anche quella che si preferirebbe non mostrare. Trattenerla non protegge: come si è visto, il silenzio diventa un argomento di prova contro chi tace.

Il terzo passo è documentare le spese effettive legate alla crescita e tenere separate quelle straordinarie da quelle ordinarie. Non serve dimostrare che un figlio che cresce costa di più, perché quello la legge lo dà per noto; serve invece avere ordinata la traccia delle spese straordinarie, che seguono regole proprie di ripartizione e su cui il contenzioso è frequente.

Il quarto passo è inquadrare correttamente l’assegno unico, senza costruirci sopra aspettative sbagliate: non si sottrae al mantenimento e, in collocamento prevalente, può spettare per intero al genitore convivente.

 

In sintesi

Il mantenimento dei figli non è una tabella e non è una lotteria: è una proporzione tra redditi, calibrata su esigenze che crescono con l’età senza bisogno di prova, e si vince o si perde sulla documentazione portata in tempo. Se la separazione è in corso o si profila una revisione delle condizioni, una valutazione preliminare della propria posizione economica, fatta prima dell’udienza, riduce il margine di errore. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto di Famiglia e in raccordo con l’attività di Prevenzione del contenzioso, può accompagnare l’analisi del caso specifico e la preparazione della documentazione utile.

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