«In caso di separazione la casa va alla moglie». Il passaparola ha condensato in poche parole un’intera materia, e le ricerche degli utenti restituiscono quella formula ancora intatta, affiancata dall’attesa di una «nuova legge sul divorzio» che dovrebbe correggerla. Nessuna legge nuova è in arrivo, e la formula era inesatta anche prima. L’assegnazione della casa familiare non premia un coniuge e non compensa il più debole: è una misura disposta nell’interesse dei figli, con presupposti definiti, che dura finché quei presupposti esistono e viene revocata quando vengono meno. Da qui i due errori speculari più ricorrenti: chi si considera protetto a tempo indeterminato, e chi lascia l’immobile convinto che la questione sia ormai chiusa.
L’assegnazione attribuisce il godimento, non la proprietà, e non spetta al coniuge più debole
Il primo comma dell’articolo 337-sexies del codice civile è più asciutto di quanto la materia lasci immaginare: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, e dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Due indicazioni, entrambe decisive. La prima definisce l’oggetto del provvedimento: si attribuisce il godimento, cioè il diritto di continuare ad abitare l’immobile, non la proprietà. Chi era proprietario resta proprietario, e l’assegnazione non incide sull’intestazione né sulla divisione dei beni. La seconda fissa il criterio: il parametro è l’interesse dei figli, non il bisogno abitativo del coniuge.
Da qui discende la conseguenza che smentisce la formula del passaparola. Se non ci sono figli, oppure se i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la casa familiare non viene assegnata affatto. La Cassazione lo ha affermato con continuità, escludendo che l’assegnazione possa servire a sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole (tra le altre, Cass. civ. n. 15367/2015). In quei casi valgono le regole ordinarie sulla proprietà: se l’immobile appartiene in via esclusiva a uno dei due, l’altro deve rilasciarlo; se è in comproprietà, si apre il diverso terreno della divisione e dell’eventuale indennità per l’occupazione esclusiva. Il beneficiario dell’assegnazione non è il genitore che vi resta: è il figlio che non trasloca.
Nemmeno il collocamento prevalente dei figli produce l’assegnazione in modo automatico. Con l’ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025 la Cassazione ha respinto la domanda di una madre che chiedeva la casa familiare per una figlia che da anni viveva altrove, avendo consolidato in quel diverso contesto relazioni e abitudini di vita: il giudice deve valutare dove si trovi il centro di vita attuale del figlio, non dove la famiglia abitava al momento della rottura. La chiusura del primo comma aggiunge il tassello che protegge il provvedimento verso l’esterno: assegnazione e revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643, e in mancanza di trascrizione l’assegnatario resta esposto nei confronti di chi acquista l’immobile.
Dove si decidono i casi concreti: figli cresciuti, immobili di terzi, imposta
La maggiore età dei figli non fa cadere l’assegnazione, perché il termine non è anagrafico: il godimento accompagna il figlio maggiorenne finché non ha raggiunto l’autonomia economica. La giurisprudenza di merito più recente ha però precisato che nemmeno l’autonomia piena è indispensabile per revocare. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 6 maggio 2026, ha revocato l’assegnazione in presenza di un figlio prossimo ai venticinque anni in fase conclusiva degli studi universitari, osservando che la misura ha funzione di protezione del figlio e non di mantenimento dell’ex coniuge, e va calibrata sull’età, sul percorso e sulle condizioni concrete.
Quando l’immobile appartiene a terzi, di regola ai genitori di uno dei due coniugi, la partita si sposta sul contratto con cui la casa era stata concessa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20448 del 29 settembre 2014, hanno separato due situazioni che l’uso quotidiano confonde. Se il comodato, cioè la concessione gratuita del godimento del bene, era stato stipulato con destinazione anche implicita a casa della famiglia, si applica l’articolo 1809 del codice civile: il comodante può ottenere la restituzione soltanto se sopravviene un bisogno urgente e imprevisto, oppure quando cessano le esigenze familiari che giustificavano la concessione. Se invece l’immobile era stato concesso senza termine e senza quella destinazione, si versa nel comodato precario dell’articolo 1810, e la restituzione può essere chiesta in qualunque momento. La differenza decide se i proprietari possano riprendersi l’appartamento subito o debbano attendere.
Poi c’è la convivenza sopravvenuta, dove il testo della norma inganna il lettore. L’articolo 337-sexies dice che il diritto al godimento «viene meno» se l’assegnatario cessa di abitare stabilmente la casa, convive more uxorio, cioè stabilmente con un nuovo partner senza matrimonio, o contrae nuove nozze. La lettura corrente ne ricava un automatismo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha salvato la disposizione proprio negandolo: la decadenza non opera di diritto al verificarsi di quegli eventi, ma resta subordinata a un giudizio di conformità all’interesse del figlio. Il nuovo compagno che si trasferisce non fa perdere la casa da sé; apre la strada a una domanda di revoca, che va proposta e dimostrata.
Resta l’imposta, che è tra le domande più cercate e tra le meno spiegate. Il genitore assegnatario è considerato titolare del diritto di abitazione sull’immobile ed è il soggetto passivo IMU, con applicazione della disciplina dell’abitazione principale (articolo 1, comma 741, lettera c, numero 4, della legge n. 160/2019). Chi lascia la casa smette quindi di versare l’IMU su quell’immobile, anche restandone proprietario. In assenza di figli e di un provvedimento giudiziale di assegnazione la disposizione non opera, e ciascun comproprietario torna a rispondere per la propria quota.
Le mosse per chiedere l’assegnazione o per farla revocare
La prima mossa precede il ricorso ed è documentale: ricostruire il centro di vita dei figli. Scuola frequentata, medico curante, attività, rete di relazioni, tempo effettivamente trascorso in ciascuna abitazione. Dopo l’ordinanza del maggio 2025 è questo materiale, e non la titolarità dell’immobile né la formula del collocamento, a orientare la decisione. Chi chiede l’assegnazione lo raccoglie a proprio favore; chi vi si oppone raccoglie l’elemento speculare, cioè la prova che l’abitazione da proteggere è ormai un’altra.
La seconda riguarda il titolo sull’immobile e va verificata prima di impostare la domanda, perché proprietà esclusiva, comproprietà e comodato di terzi conducono a esiti diversi e coinvolgono soggetti diversi. Se la casa appartiene ai genitori di uno dei coniugi, la difesa si costruisce sul contratto: ricostruire quando, come e con quali intese l’immobile era stato concesso pesa più di qualsiasi argomento fondato sull’affidamento.
La terza è l’adempimento più trascurato: trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari. Senza trascrizione l’assegnazione resta efficace tra i genitori ma diventa fragile verso i terzi, e l’immobile può essere venduto lasciando l’assegnatario in una posizione molto più debole di quella che il giudice gli aveva riconosciuto.
La quarta vale per chi intende far revocare l’assegnazione. La revoca non si produce da sola al verificarsi dell’evento: si chiede con il ricorso per la modifica dei provvedimenti previsto dall’articolo 473-bis.29 del codice di procedura civile, e presuppone la prova puntuale del fatto sopravvenuto, che si tratti del percorso di autonomia del figlio, dell’abbandono stabile dell’immobile da parte dell’assegnatario o di una nuova convivenza. Poiché la revisione produce effetti di regola dalla domanda, ogni mese di attesa è un mese in cui il provvedimento originario resta pienamente efficace.
Quando una separazione riguarda dei figli e un immobile, l’assegnazione non è un dettaglio da definire in coda all’accordo: incide sul mantenimento, sull’imposta e sulla posizione di eventuali terzi proprietari. All’opposto, quando i presupposti sono venuti meno, il tempo lavora contro chi resta fermo. Un esame preliminare del titolo sull’immobile e della situazione attuale dei figli chiarisce se una domanda è sostenibile prima ancora di depositarla. Lo Studio Legale VDS, attraverso il dipartimento di Diritto di Famiglia e con il supporto dell’area di Prevenzione del Contenzioso, può accompagnare l’analisi del caso specifico.





